Corte di Cassazione (16084/2021) – Il corso di interessi e di rivalutazione monetaria sui crediti non assistiti da privilegio deve arrestarsi alla data del provvedimento che dispone la procedura di liquidazione coatta amministrativa.

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Data di riferimento: 
09/06/2021

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 09 giugno 2021, n. 16084 – Pres. Angelo Spirito, Rel. Amelia Torrice.

Procedura di liquidazione coatta amministrativa – Datore di lavoro privato – Versamenti nei Fondi di previdenza complementare – Natura previdenziale e non retributiva - Crediti correlati non assistiti da privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. – Interessi e rivalutazione monetaria – Cumulabilità - Maturazione fino alla data del provvedimento che dispone la liquidazione.

Nella procedura della liquidazione coatta amministrativa, in virtù degli artt. 55 e 201 l.fall. e dell' art. 83, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993, il corso di interessi e di rivalutazione monetaria sui crediti non assistiti da privilegio deve arrestarsi alla data del provvedimento che disponendo la liquidazione apre il concorso fra i creditori. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25631.pdf

[Altri principi di diritto pronunciati nello specifico dalla Corte quali premesse di quello cui la massima suesposta si riferisce:

"I versamenti del datore di lavoro nei fondi di previdenza complementare - sia che il fondo abbia personalità giuridica autonoma, sia che consista in una gestione separata del datore stesso - hanno natura previdenziale e non retributiva." (Principio di diritto)

"Al credito correlato alle contribuzioni dei datori di lavoro ai Fondi di previdenza complementare, non è applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dall'art. 16, comma 6, della I. n. 412 del 1991, in quanto non è corrisposto da un ente gestore di forme di previdenza obbligatoria, ma da un datore di lavoro privato". (Principio di diritto)].

I versamenti del datore di lavoro nei fondi di previdenza complementare - sia che il fondo abbia personalità giuridica autonoma, sia che consista in una gestione separata del datore stesso - hanno natura previdenziale e non retributiva. Al credito correlato alle contribuzioni datoriali ai fondi in parola non è applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dall'art. 16, comma 6, della L. n. 412 del 1991, in quanto non è corrisposto da un ente gestore di forme di previdenza obbligatoria, ma da un datore di lavoro privato. Nella procedura della liquidazione coatta amministrativa, in virtù degli artt. 55 e 201 L. fall. e art. 83, comma 2, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 il corso di interessi e di rivalutazione monetaria sui crediti non assistiti da privilegio deve arrestarsi alla data del provvedimento che ha disposto la liquidazione. Massima Ufficiale

Questa massima in https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-un-9-giugno-2021-n-16...

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: