Corte di Cassazione (16084/2021) – Il corso di interessi e di rivalutazione monetaria sui crediti non assistiti da privilegio deve arrestarsi alla data del provvedimento che dispone la procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 09 giugno 2021, n. 16084 – Pres. Angelo Spirito, Rel. Amelia Torrice.
Procedura di liquidazione coatta amministrativa – Datore di lavoro privato – Versamenti nei Fondi di previdenza complementare – Natura previdenziale e non retributiva - Crediti correlati non assistiti da privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. – Interessi e rivalutazione monetaria – Cumulabilità - Maturazione fino alla data del provvedimento che dispone la liquidazione.
Nella procedura della liquidazione coatta amministrativa, in virtù degli artt. 55 e 201 l.fall. e dell' art. 83, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993, il corso di interessi e di rivalutazione monetaria sui crediti non assistiti da privilegio deve arrestarsi alla data del provvedimento che disponendo la liquidazione apre il concorso fra i creditori. (Massima ufficiale)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25631.pdf
[Altri principi di diritto pronunciati nello specifico dalla Corte quali premesse di quello cui la massima suesposta si riferisce:
"I versamenti del datore di lavoro nei fondi di previdenza complementare - sia che il fondo abbia personalità giuridica autonoma, sia che consista in una gestione separata del datore stesso - hanno natura previdenziale e non retributiva." (Principio di diritto)
"Al credito correlato alle contribuzioni dei datori di lavoro ai Fondi di previdenza complementare, non è applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dall'art. 16, comma 6, della I. n. 412 del 1991, in quanto non è corrisposto da un ente gestore di forme di previdenza obbligatoria, ma da un datore di lavoro privato". (Principio di diritto)].
I versamenti del datore di lavoro nei fondi di previdenza complementare - sia che il fondo abbia personalità giuridica autonoma, sia che consista in una gestione separata del datore stesso - hanno natura previdenziale e non retributiva. Al credito correlato alle contribuzioni datoriali ai fondi in parola non è applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dall'art. 16, comma 6, della L. n. 412 del 1991, in quanto non è corrisposto da un ente gestore di forme di previdenza obbligatoria, ma da un datore di lavoro privato. Nella procedura della liquidazione coatta amministrativa, in virtù degli artt. 55 e 201 L. fall. e art. 83, comma 2, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 il corso di interessi e di rivalutazione monetaria sui crediti non assistiti da privilegio deve arrestarsi alla data del provvedimento che ha disposto la liquidazione. Massima Ufficiale
Questa massima in https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-un-9-giugno-2021-n-16...