Tribunale di Catania – Fallimento e modalità di ripartizione tra creditori delle somme via via disponibili: criterio da adottarsi nei confronti dei creditori opponenti alla luce della nuova formulazione dell'art. 110, primo comma, L.F.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
29/07/2020

Tribunale di Catania, Sez. Fallimentare, 29 luglio 2020 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Alessandro Laurino.

Fallimento – Somme disponibili - Curatore - Predisposizione del progetto di riparto –  Applicazione del novellato art. 110, primo comma, L.F. - Somme immediatamente ripartibili – Somme da riservare ai creditori già ammessi e somme destinate ai creditori opponenti – Necessaria distinta indicazione – Svincolo immediato di tali somme - Fideiussione a prima richiesta – Messa a disposizione – Presupposto da cui dipende.

Alla luce della nuova formulazione dell'art.110, primo comma, ultimi due periodi, L.F., come   risultante dalla modifica di cui alla legge 30 giugno 2016, n. 119 di conversione del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, si deve ritenere che il curatore debba, in sede di  predisposizione periodica del piano di riparto delle somme disponibili,  tener conto delle eventuali opposizioni allo stato passivo e debba dunque indicare, nel piano medesimo, le somme immediatamente ripartibili, distinguendo quelle destinate ai creditori già ammessi da quelle destinate ai creditori non ammessi che abbiano proposto opposizione ex art. 98 L.F. e che prestino all’uopo una adeguata fideiussione a prima richiesta idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che dovessero risultate ripartite in eccesso. Sempre alla luce di quella disposizione, volta a consentire lo svincolo immediato di somme che altrimenti rimarrebbero “ferme” in quanto da provvisoriamente accantonarsi,  si deve altresì ritenere che, laddove quelli stessi creditori opponenti non provvedano a prestare fideiussione,  il curatore possa procedere da subito al loro riparto a favore dei creditori già ammessi che avrebbero diritto a ricevere somme (o somme ulteriori), se i crediti oggetto di controversia (o già oggetto di accantonamento in occasione di precedenti riparti) risultassero alla fine insussistenti; ciò però a condizione che quelli stessi creditori siano a loro volta disponibili a presentare analoga fideiussione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25544.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare