Corte di Giustizia dell'Unione Europea – Il fallito cui la normativa nazionale consente di proseguire l'attività non è, in tal caso, tenuto a rettificare le detrazioni dell’IVA che ha precedentemente effettuato.

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Data di riferimento: 
03/06/2021

Corte di Giustizia UE, Sez. VIII, 03 giugno 2021, Causa C-180/20 – Pres. N. Wahl, Rel. A. Prechal.

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 – Articoli da 184 a 186 – Interpretazione –  Operatore economico – Avvio di una procedura fallimentare – Prosecuzione dell'attività - Normativa nazionale che non l'impedisce - Beni e servizi acquistati anteriormente – Detrazioni IVA effettuate – Obbligo automatico di rettifica – Esclusione.

Gli articoli da 184 a 186 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa o a una prassi nazionale secondo la quale l’avvio di una procedura fallimentare nei confronti di un operatore economico, con conseguente liquidazione dei suoi attivi a beneficio dei suoi creditori, comporta automaticamente l’obbligo per tale operatore di rettificare le detrazioni dell’imposta sul valore aggiunto che egli ha effettuato per beni e servizi acquistati anteriormente alla dichiarazione del suo fallimento, quando l’avvio di una tale procedura non è idoneo a impedire il proseguimento dell’attività economica di detto operatore, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva succitata, in particolare ai fini della liquidazione dell’impresa interessata.

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25512.pdf

Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: