Corte di Cassazione (11292/2021) – Spetta al giudice ordinario e non al giudice amministrativo la competenza alla dichiarazione di fallimento di una farmacia, nonostante questa svolga un servizio pubblico.

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Data di riferimento: 
29/04/2021

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civ., 29 aprile 2021, n.11292 – Primo Pres. Camilla Di Iasi, Rel. Lina Rubino.

Farmacia privata – Attività d'impresa – Insolvenza – Dichiarazione di fallimento – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Fondamento – Svolgimento di un pubblico servizio – Irrilevanza -  Competenza del giudice amministrativo – Esclusione.

Il soggetto che, in forma individuale o societaria, svolga attività di farmacia privata, è sottoponibile, in quanto imprenditore insolvente, al fallimento. Sussiste a tal fine la giurisdizione del giudice ordinario, posto che il distinto ed autonomo piano riguardante l'abilitazione amministrativa all'esercizio dell'attività farmaceutica non interferisce con il saliente profilo dell'esercizio dell'attività imprenditoriale. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25434.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: