Corte di Cassazione (11925/2021) – Concordato con intervento del terzo assuntore e criterio di tassazione del decreto di omologa.

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Data di riferimento: 
06/05/2021

Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 06 maggio 2021, n. 11925 – Pres. Giacomo Maria Stalla, Rel. Liberato Paolitto.

Concordato fallimentare – Intervento di terzo assuntore – Tassazione –  valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti - Applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale - Esclusione dalla base imponibile del contestuale accollo dei debiti.

Al decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore va applicato, in ragione degli effetti immediatamente traslativi del provvedimento con il quale lo stesso assuntore acquista i beni fallimentari, il criterio di tassazione correlato all'art. 8, lett. a), della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, con conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale sul valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti, con esclusione dalla base imponibile del contestuale accollo dei debiti collegato a detta cessione dei beni fallimentari, senza che assuma conseguentemente rilevanza il generico e nominalistico riferimento agli «atti di omologazione» contenuto nella lett. g) del detto articolo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25390.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: