Tribunale di Terni – Fallimento: limiti e presupposti dell'acquisizione all'attivo di stipendi, salari, indennità relative a rapporto di lavoro o di impiego, pensioni ed indennità connesse, spettanti al fallito.
Tribunale di Terni, Ufficio Fallimentare, 11 marzo 2021 – Giudice Delegato Alessandro Nastri.
Fallimento – Stipendi, salari, indennità di lavoro o impiego – Acquisizione all'attivo - Limite del quinto - Inapplicabilità – Giudice delegato – Parte da garantire al fallito per il mantenimento suo e della sua famiglia – Individuazione motivata.
Fallimento – Emolumenti a titolo di stipendio, salario e indennità – Fallito - Parte necessaria al mantenimento suo e della sua famiglia - Conservazione - Diritto che prescinde dal decreto del giudice delegato – Quantificazione retroattiva – Inefficacia del pagamenti in eccesso.
Fallimento - Pensione di invalidità – Possibile acquisizione all'attivo – Assegno di accompagnamento – Trattamento da non ricomprendersi.
I limiti di pignorabilità di stipendi, salari, pensioni, indennità relative a rapporto di lavoro o di impiego, posti dall’art. 545, co. 3 e 4, c.p.c., non sono estensibili anche all’esecuzione concorsuale, nella quale trova applicazione la normativa specifica dell’art. 46 L.F. che consente l’acquisizione delle predette somme anche oltre il limite del quinto, fermo restando che non è però prevista la possibilità dell’acquisizione all’attivo dell’integralità delle somme che il fallito consegue dalla sua attività lavorativa in quanto è rimessa alla discrezionalità del giudice delegato la motivata individuazione dell’entità dell’importo in concreto necessario per il mantenimento del fallito e della sua famiglia, che gli va comunque garantita. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il diritto del fallito di percepire e trattenere gli emolumenti di cui all’art. 46, primo comma, n. 2, L.F. sussiste prima e indipendentemente dal decreto del giudice che ne fissi il limite a norma del secondo comma, decreto che avendo natura dichiarativa ed efficacia retroattiva rende inefficaci i pagamenti eseguiti in favore del fallito oltre il limite con esso determinato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Tra le somme che possono essere comprese nell'attivo fallimentare vanno ricomprese anche quelle percepite dal debitore a titolo di pensione di invalidità, ma non anche quelle riconosciutegli a titolo di indennità di accompagnamento, poiché quest’ultima, avendo funzione puramente assistenziale si colloca nell’alveo dell’art. 46, primo comma, n. 1), L.F. e non può essere acquisita neppure pro quota all’attivo fallimentare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25316.pdf
[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I, 29 gennaio 2015, n.1724 https://www.unijuris.it/node/2553]