Tribunale di Avellino – Sovraindebitamento e piano del consumatore: presupposto soggettivo richiesto per avere accesso alla procedura.
Tribunale Ordinario di Avellino, Sez. I civ., 04 marzo 2021 – Giudice Pasquale Russolillo.
Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Condizione soggettiva - Assenza di colpa grave, malafede o frode - Requisito richiesto per avere accesso alla procedura – Ipotesi di condotte negligenti.
Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Comportamenti del debitore costituenti “colpa grave”.
Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Situazione non determinata da “colpa grave“ - Onere della prova gravante sul debitore.
L’omologa del piano del consumatore presuppone la verifica dell’incolpevole sovraindebitamento. Alla luce della modifica alla L. 3/2012, art. 7, secondo comma, introdotta dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in L. 176/2020, risulta evidente, quanto al requisito soggettivo della meritevolezza, che il sindacato giudiziale resta ancorato all’ “assenza di colpa” e di “atti in frode”, ma si arricchisce, nell’ottica del favor debitoris, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di “colpa grave” e “mala fede”. Ciò significa che il prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l’accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore è ora limitato a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapienza patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media. (Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata)
La condizione subiettiva (colpa grave), ostativa alla concessione del beneficio di parziale esdebitazione, che il piano del consumatore offre indipendentemente dal consenso dei creditori, ricorre in almeno due ipotesi: a) quando, a passività invariate, il consumatore si sia privato di risorse patrimoniali gratuitamente o a prezzo incongruo a beneficio di terzi, b) quando il consumatore, assumendo nuove obbligazioni, senza minimamente considerare l’insostenibilità dell’accresciuta esposizione né ponderare le esigenze poste alla base del ricorso al credito, abbia incautamente reso la garanzia patrimoniale generica insufficiente rispetto alle passività complessivamente assunte. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Anche a seguito dell’introduzione della novella legislativa, l’onere di allegazione e prova della non colpevolezza, al fine dell'accesso alla specifica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento prevista a suo favore, resta in capo al consumatore istante. Il riferimento al parametro della colpa grave, infatti, non comporta alcuna inversione dei suddetti oneri processuali, che rimangono a carico del soggetto che ha chiesto di accedere alla procedura, assumendo dunque l’assenza di una siffatta condotta i connotati di elemento costitutivo negativo della fattispecie. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25288.pdf
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista negli stessi termini: Tribunale di Vicenza, 24 settembre 2020 https://www.unijuris.it/node/5308 e quali ipotesi di possibile esenzione da colpa grave: Tribunale di Napoli Nord, III Sez. Civ., 21 dicembre 2018 https://www.unijuris.it/node/4461 e Tribunale di Rimini, Sez. Unica Civile, 01 marzo 2019 https://www.unijuris.it/node/4599; con riferimento alla seconda massima: Tribunale di Verona 08 maggio 2015 https://www.unijuris.it/node/2702 e Tribunale di Torre Annunziata, 12 Dicembre 2016 https://www.unijuris.it/node/3190]