Tribunale di Savona – Fallimento: la rinuncia da parte del curatore all'acquisizione di determinati beni comporta che lo stesso non può poi intervenire nell'esecuzione promossa dai creditori che abbia ad oggetto quei beni.
Tribunale di Savona, Sez. Civ. - Ufficio Fallimentare, 30 settembre 2020 - Giudice Delegato Eugenio Tagliasacchi.
Fallimento – Curatore - Derelizione di alcuni beni – Esecuzione promossa dai creditori - Intervento del curatore – Inammissibilità – Fondamento.
Il curatore del fallimento non ha alcun titolo per intervenire nell’esecuzione promossa dai creditori che abbia ad oggetto i beni oggetto da parte sua di derelizione ai sensi dell’art. 104 ter, comma 8, L.F., in quanto tale intervento non può fondarsi sul generale potere di liquidazione a lui spettante, che si fonda sull’apprensione dei beni alla massa fallimentare, con l’evidente conseguenza che la rinuncia all'acquisizione priva il curatore di ogni e qualsiasi potere liquidatorio, non potendosi nemmeno, per questa ragione, fare applicazione dell’art. 41 TUB comma 2, posto che quest’ultima disposizione presuppone che il bene sia appreso alla massa fallimentare. Qualsiasi diversa interpretazione, che consentisse l’intervento del curatore nell’esecuzione individuale avviata da un creditore sui beni da lui rinunciati porterebbe alla paradossale conseguenza che il curatore potrebbe deprivarsi autonomamente del potere-dovere di liquidazione dei beni della massa fallimentare, pur conservando un titolo per intervenire nelle esecuzioni medesime, quindi sostanzialmente “delegando” in tal modo l’attività di liquidazione ai creditori, senza tuttavia spogliarsi della possibilità di partecipare al piano di distribuzione dell’attivo in sede esecutiva, financo in prededuzione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)