Procura Generale della Corte di Cassazione (2020) – Estensione del fallimento ex art. 147, quarto comma, L.F.: necessità che il curatore proponga l’istanza di fallimento con il patrocinio di un difensore.
Procura Generale della Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 ottobre 2020 – Sostituto Procuratore Generale Giovanni Battista Nardecchia, Rel. Paola Vella.
Fallimento - Art. 147 comma 4 l. fall. – Procedimento camerale di estensione – Curatore – Assistenza tecnica di un legale – Necessità – Domanda presentata personalmente – Nullità – Revoca della pronuncia.
Deve ritenersi che il curatore possa assumere l'iniziativa che avvia il procedimento camerale diretto all’estensione del fallimento ex art. 147 comma 4 l.fall. con il ministero obbligatorio del difensore. Ne consegue che qualora il Curatore abbia proposto la domanda di estensione del fallimento personalmente, senza ricorrere al patrocinio di un legale, ricorre la nullità di detta domanda e di tutti gli atti successivi del procedimento con l'effetto della revoca della dichiarazione di fallimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25215.pdf
[cfr. in questa rivista la successiva decisione: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 04 marzo 2021, n. 5985 https://www.unijuris.it/node/5594]