Tribunale di Campobasso – Concordato preventivo “in bianco” e presupposti richiesti perché la domanda di sospensione ex art. 169 bis L.F. di alcuni contratti in corso, in particolare finanziari derivati, possa trovare accoglimento.
Tribunale di Campobasso, Sez. Fallimentare, 07 maggio 2020 -
Concordato preventivo “in bianco” – Fase di preconcordato - Istanza del proponente - Disciplina di cui all’art. 169 bis L. F. - Scioglimento o sospensione di contratti in corso – Ammissibilità – motivazione.
Concordato preventivo “in bianco” – Sospensione di contratti in corso - Istanza del proponente – Condizione di ammissibilità.
Concordato preventivo – Contratto di affitto d'azienda - Proponente – Istanza di sospensione – Instaurato contraddittorio – Controparte – Asserita risoluzione di diritto del contratto per inadempimento – Effetto verificatosi anteriormente alla pubblicazione della domanda - Tribunale – Responsabilità dei contraenti - Possibile verifica solo a fini autorizzativi.
Concordato preventivo – Contratti aventi ad oggetto “strumenti finanziari derivati” - Pendenza - Proponente – Istanza di sospensione – Richiesta avanzata solo in considerazione della loro rischiosità – Motivo insufficiente a fini autorizzativi – Allegazione di altre diverse ragioni che la giustificano – Presupposto necessario.
Domanda di concordato preventivo - Contratti di conto corrente o di apertura di credito o di sconto bancario o di “anticipazione sbf” - Stipulazione anteriore – Banca – Precedente anticipazione di crediti verso mandato all'incasso – Prestazioni da considerarsi non compiutamente eseguite – Pendenza contrattuale - Sospensione ex art. 169 bis L.F. - Ammissibilità.
La disciplina di cui all’art. 169 bis L. F., in quanto volta a favorire le soluzioni concordate della crisi di impresa consentendo all’imprenditore di sottrarsi, anche solo temporaneamente, all’esecuzione di disposizioni contrattuali non compatibili con le soluzioni di superamento della crisi prospettate, nonché ad evitare il maturare di ulteriori e diversi effetti pregiudizievoli quali il pagamento di debiti concorsuali in violazione del principio di cristallizzazione del passivo al momento dell’apertura del concorso, è applicabile anche alla fase di preconcordato, pur se normalmente essa darà luogo, precauzionalmente ed in relazione al materiale probatorio in quel momento presumibilmente censibile, ad un provvedimento di semplice sospensione e non di scioglimento del rapporto di cui dovrebbe altrimenti opinarsi la definitività o revocabilità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
L'unica unica condizione di ammissibilità della richiesta di sospensione dei contratti ex art.169 bis L.F. nella fase del concordato “in bianco” - in cui ancora non è prospettato il piano concordatario - è rappresentata dalla necessità che il debitore delinei con chiarezza quantomeno gli elementi concreti che giustificano la richiesta così da consentire la verifica della funzionalità della sospensione al piano concordatario e, soprattutto, al miglior soddisfacimento dei creditori; in difetto di tale allegazione, la richiesta di autorizzazione alla sospensione va rigettata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Laddove nel corso del contraddittorio, come preventivamente instaurato a seguito della richiesta di sospensione di un contratto avanzata dal debitore ai sensi dell'art. 169 bis L.F., la controparte deduca l’avvenuta risoluzione dello stesso in data antecedente alla pubblicazione nel registro delle imprese del deposito della domanda di concordato “in bianco” [nello specifico, la risoluzione di diritto del contratto di affitto d’azienda per avveramento della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. dovuta all'inadempimento nel pagamento dei canoni] il Collegio adito, pur non potendo accertare la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto, può tuttavia valutare incidentalmente la responsabilità dei contraenti solo ai fini di valutare la fondatezza dell’istanza di sospensione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).
L’autorizzazione alla sospensione, ai sensi dell’art. 169 bis L.F., dei contratti aventi ad oggetto “strumenti finanziari derivati” come richiesta dal proponente un concordato preventivo (contratti che non si sciolgono automaticamente, come nel caso del fallimento, non essendo l'art. 76 L.F. richiamato dall'art. 169 L.F. e mancando ogni riferimento alla procedura di concordato preventivo anche nell’art. 203 t.u.f.) non può fondarsi sulla mera valorizzazione del profilo di “rischiosità”, connaturato all’operazione economica in sé considerata, ma presuppone una specifica allegazione delle ragioni che giustificano la richiesta di sospensione, così da consentire la verifica della funzionalità della sospensione al piano concordatario e, soprattutto, al miglior soddisfacimento dei creditori; ragion per cui, in difetto di tale allegazione, la richiesta di autorizzazione alla sospensione va rigettata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Nel caso in cui una banca, prima dell’apertura della procedura concorsuale da parte di un imprenditore, anticipi allo stesso l’importo di un credito, assumendo il mandato al relativo incasso nell’ambito di un rapporto di conto corrente o di apertura di credito o di sconto bancario o di “anticipazione sbf”, il rapporto contrattuale, al momento dell’apertura della procedura concorsuale deve considerarsi ancora non compiutamente eseguito da entrambe le parti, posto che la banca deve ancora completare la prestazione di incasso e comunque è tenuta a prestare il servizio continuativo di cassa o a mettere a disposizione le somme concordate, con la conseguenza che può rientrare nell’ambito di applicazione dell'art 169 bis L. F. sia il contratto principale di servizio sia i patti accessori, quali il mandato in rem propriam ed il patto di compensazione. In simili situazioni l'efficacia del patto di compensazione si deve ritenere comunque ostacolato, oltre che dal generale principio della par condicio creditorum, anche dal divieto ricavabile dall'art. 56 L.F., applicabile al concordato ex art. 169 L.F., non potendo la banca invocare la compensazione tra il credito derivante dall'anticipazione del credito e il debito restitutorio conseguente all'incasso, in quanto il primo viene ad esistenza prima dell'apertura della procedura di concordato ed il secondo dopo, mentre la compensazione ex art. 56 può operare solo quando entrambi i crediti siano venuti ad esistenza prima dell'apertura della procedura concorsuale, anche nel caso in cui divengano esigibili successivamente (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25200.pdf
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Tribunale di Ravenna 22 ottobre 2014https://www.unijuris.it/node/2774; con riferimento alla seconda: Tribunale di Bergamo, Sez. II civ., 20 febbraio 2019https://www.unijuris.it/node/4582; con riferimento alla terza: Tribunale di Monza; Sez. Fallimentare, 25 gennaio 2017 https://www.unijuris.it/node/3563; con riferimento all'ultima: Tribunale di Bergamo 28 gennaio 2016 https://www.unijuris.it/node/2819 e Tribunale di Massa, Sez. Fall., 05 giugno 2018 https://www.unijuris.it/node/4201].