Tribunale di Avellino – Nel caso in cui la vendita dei beni del fallimento si svolga secondo gli schemi previsti dal c.p.c. risulta inammissibile, ad aggiudicazione avvenuta, che se ne disponga la sospensione in presenza di offerte migliorative.

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Data di riferimento: 
19/03/2021

Tribunale Ordinario di Avellino, Sez. I civ., 19 marzo 2021 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Pasquale Russolillo.

Fallimento – Vendite – Modalità previste – Ricorso ad una procedura competitiva deformalizzata od opzione per le forme contemplate dal codice di procedura civile –  Schema della vendita senza incanto -  Forma prescelta – Aggiudicazione –  Presenza di offerta migliorativa – Curatore – Sospensione della vendita – Inammissibilità – Definitività dell'aggiudicazione.

Nell’ipotesi in cui il curatore del fallimento scelga, com'è sua facoltà, di porre in essere le vendite dei beni del fallimento, anziché secondo il modello della procedura competitiva deformalizzata, la cui regolamentazione ed il cui svolgimento sono a lui affidati,  secondo le disposizioni del codice di procedura civile, così come prevede il secondo comma dell’art. 107 legge fall., in particolare optando per lo schema della vendita senza incanto, devono ritenersi automaticamente applicabili, ad integrazione del bando di vendita, tutte le disposizioni normative dettate al riguardo dal codice di procedura civile, tra le quali in tale ipotesi il disposto dell’art. 572, comma 2 c.p.c., che afferma la definitività dell’aggiudicazione in favore del maggior offerente, non ammettendo, diversamente dalla vendita con incanto, la presentazione di offerte migliorative e la conseguente riapertura della gara. L’esaustività della regolamentazione contenuta nel codice di rito rende la vendita così regolata non integrabile con disposizioni ad essa estranee, tanto più se non espressamente richiamate nel bando, e rende perciò inammissibile, una volta avvenuta,  la sospensione dell'aggiudicazione a seguito della presentazione di offerte migliorative ex art. 107, quarto comma, L.F., risultando questa possibile solo in quanto non sia stata scelta la strada della liquidazione ad opera del giudice secondo le norme del codice di procedura civile. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25117.pdf

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 aprile 2018 n. 9017 https://www.unijuris.it/node/4462 e Corte di Cassazione, Sez. I civile, 19 ottobre 2011, n. 21645 https://www.unijuris.it/node/1207].

 

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