Corte di Cassazione (4712/2021) – Fallimento di società partecipe con altre società o con persone fisiche ad una supersocietà di fatto: competenza del tribunale originariamente adito a pronunciare il fallimento in estensione.

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Data di riferimento: 
22/02/2021

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 febbraio 2021, n. 4712 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Francesco Terrusi.

Dichiarazione di fallimento di una società - Supersocietà di fatto di cui  fa parte   - Riscontro successivo dell'esistenza – Pronuncia del fallimento in estensione -  Competenza per territorio - Tribunale che ha dichiarato il primo  fallimento – Fondamento.

In tema di fallimento, l'art. 147, comma 5, l.fall. trova applicazione anche qualora il socio già fallito sia una società partecipe con altre società o persone fisiche ad una società di persone (cd. "supersocietà di fatto"), nel qual caso, in deroga all'art. 9 l.fall., la competenza alla dichiarazione di fallimento in estensione si radica presso il tribunale ove risulta già pendente la procedura concorsuale riguardante il socio, venendo in rilievo il principio di prevenzione sancito dai commi 4 e 5 dell'art. 9 anzidetto e dall'art. 40 c.p.c. e costituendo il fallimento della società, che sia socia illimitatamente responsabile, l'occasione per accertare anche la distinta insolvenza della supersocietà di fatto. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25113.pdf

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 giugno 2016 n. 12120 https://www.unijuris.it/node/2945 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 aprile 2020, n. 7903 https://www.unijuris.it/node/5332; Corte Costituzionale,  6 dicembre 2017 n. 255 https://www.unijuris.it/node/3809]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: