Tribunale di Bari – Concordato preventivo: presupposti di omologabilità della proposta anche nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria, creditrice concorsuale, non abbia espresso il suo voto.

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Data di riferimento: 
18/01/2021

Tribunale di Bari, Sez. IV civ. - Ufficio Fallimenti, 18 gennaio 2021 – Pres. Raffaella Simone, Rel. Paola Cesaroni, Giud. Nicola Magaletti.

Concordato preventivo – Proposta già ammessa – Debitore – Domanda di poterla modificare – Istanza da proporsi almeno quindici giorni prima dell'adunanza dei creditori - Necessario rispetto di quel termine  - Richiesta formulata in ritardo – Inaccoglibilità.

Concordato preventivo – Adunanza dei creditori – Mancanza di voto da parte dell’Amministrazione finanziaria -  Art. 180 L.F. come modificato dall’art. 3 della l. 159/2020 – Voto determinante - Omologabilità della proposta - Natura processuale della norma – Applicabilità anche ai procedimenti in corso.

Concordato preventivo – Adunanza dei creditori e voto – Art. 180 come modificato dall’art. 3 della l. 159/2020 – Natura processuale della norma – Inapplicabilità in caso di espressione del voto da parte dell'Amministrazione finanziaria – Mancanza del voto – Presupposto necessario.

Deve considerarsi tardiva la domanda del debitore di modifica di una proposta di concordato preventivo che risulti essere già stata ammessa laddove la stessa risulti presentata senza il rispetto del termine dei quindici giorni antecedenti l'adunanza dei creditori come previsto dall'art. 172 L.F., non essendo più possibile farlo, ai sensi della modifica intervenuta nel 2015 dell'art. 175 L.F., anche nel corso della stessa riunione e fino alle operazioni di voto, come  precedentemente previsto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La disposizione di cui all’art. 180 L.F., come modificata dall’art. 3, comma 1 bis, lettera a) del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159,  secondo  la quale «il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie é conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria», va, dal momento che  la legge modificativa non contiene alcuna disciplina transitoria volta a chiarirne l’ambito di applicazione, considerata, alla luce della dottrina e giurisprudenza prevalenti, norma processuale onde va, in forza del principio tempus regit actum, ritenuta applicabile anche ai procedimenti in corso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Stante che la novella  dell'art. 180 L.F. fa testualmente  riferimento alla sola ipotesi della mancanza di voto da parte dell’Amministrazione finanziaria, si deve ritenere che la relativa disciplina non trovi applicazione nel caso [come quello di specie] in cui  la medesima Amministrazione abbia espressamente manifestato dissenso rispetto alla proposta concordataria; ciò sia in considerazione del noto principio in claris non fit interpretatio, sia  perché la tesi contraria risulterebbe propugnatrice di un trattamento differenziato irragionevole per i creditori concordatari ammessi al voto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25097.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: