Tribunale di Catania – Sovraindebitamento: la sussistenza del requisito della meritevolezza in capo al debitore è tuttora, pur dopo le modifiche introdotte dalla L. 176/2020, richiesta per l'omologa di un piano del consumatore.

Tribunale di Catania, Sez. VI civ., 05 marzo 2021 – Giudice Laura Messina.
Sovraindebitamento – Piano del consumatore – L. 176/2020 modificativa della L. 3/2012 – Omologazione – Debitore – Plurimo ricorso a finanziamenti - Assenza di “colpa grave”nel contrarli – Presupposto ora richiesto - Requisito analogo a quello precedente della “meritevolezza” - Comportamento tenuto dai soggetti erogatori – Contributo causale non determinante.
Nonostante la L. 176/2020 abbia soppresso il comma 3 dell’art. 12 della L. 3/2012 che stabiliva che il giudice ai fini dell’omologa di un piano del consumatore dovesse valutare la sussistenza, in capo al debitore del requisito della cd. “meritevolezza”, si deve ritenere che tale requisito non si possa considerare attualmente di fatto non più richiesto stante che il legislatore del 2020 ha, comunque, introdotto all’art. 7 della L. 3/2012, fra i presupposti di ammissibilità della proposta di piano del consumatore, un nuovo requisito in quanto ha previsto che, perché risulti ammissibile, debba escludersi che il debitore abbia “determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”. Ferme restando le ipotesi di malafede o frode che vanno considerate statisticamente del tutto residuali, si deve infatti ritenere che il concetto di “colpa grave” non si discosti dall’interpretazione fino ad oggi sposata dal Tribunale in ordine alla sussistenza del requisito della meritevolezza e che, pertanto, non possa accedere all’omologazione del piano il debitore che abbia assunto, facendo ricorso nel tempo a più finanziamenti, debiti in misura del tutto sproporzionata rispetto alle entrate disponibili e ciò a prescindere dalle eventuali valutazioni in ordine al comportamento dai soggetti erogatori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)