Tribunale di Frosinone – Azione revocatoria di atto di trasferimento di beni concluso in sede di separazione tra coniugi: presupposto perché venga considerato oneroso. Effetti della cessione delle ragioni creditorie in corso di causa.
Tribunale Ordinario di Frosinone, 03 marzo 2021 – Giudice Fabrizio Fanfarillo.
Separazione personale tra coniugi – Accordo di trasferimento di beni immobili – Azione revocatoria ordinaria esperita da un creditore - Presupposto per la qualificazione di tale attribuzione come atto a titolo oneroso - Sussistenza di una funzione solutorio-compensativa - Onere probatorio gravante sui convenuti – Gratuità dell'atto revocabile in assenza di tale prova.
Azione revocatoria ordinaria – Ragioni creditorie di parte attrice – Trasferimento ad altro soggetto in corso di causa – Effetti - Estensione delle statuizioni in capo al cessionario – Non estromissione di parte attrice in difetto del consenso delle altre parti.
Con riferimento all'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. esperita da un creditore relativamente agli atti con cui un soggetto, suo debitore, in sede di separazione personale abbia trasferito al coniuge alcuni beni immobili, si deve ritenere che tali attribuzioni si possano considerare come poste in essere, a seconda dei casi, a titolo gratuito o a titolo oneroso e che, in particolare, si debbano considerare di quest'ultimo tipo laddove, come da accordi intervenuti tra i coniugi, rappresentino una sistemazione solutorio-compensativa più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati, anche solo riflessi, patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale. Si deve altresì ritenere che l'onere probatorio che tali atti rivestano quella finalità ricada sui soggetti convenuti in revocatoria e che, in difetto di tale prova, quegli stessi atti si debbano considerare effettuati a titolo gratuito. (Perluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Laddove abbia avuto luogo nel corso dell'azione revocatoria il trasferimento a titolo particolare delle ragioni creditorie dell’attrice in favore di un altro soggetto e sia stato effettuato da parte di quello stesso l’intervento in causa ex art. 111 c.p.c. , le complessive statuizioni che ne conseguono vanno estese – ex art. 111, u.co., c.p.c. – nei confronti del cessionario, mentre non può disporsi l’estromissione della parte attrice [nel caso richiesta dall’intervenuto] in ragione del difetto del consenso delle altre parti del giudizio (comma 3, art. 111 cit.). (Pierluigi Fettini – Riproduzione riservata)