Tribunale di Ancona – Sovraindebitamento e procedura di liquidazione dei beni: inammissibilità delle istanze dei creditori che risultino tardive rispetto al termine comunicato loro dal liquidatore per la presentazione delle domande.
Tribunale di Ancona, Sez. II civ., 07 febbraio 2021 – Giudice Delegato Maria Letizia Mantovani.
Sovraindebitamento – Procedura di liquidazione dei beni – Liquidatore – Comunicazione inviata ai creditori – Domande di partecipazione - Fissazione di un termine per la presentazione – Istanze tardive – Inammissibilità – Fondamento.
Ove i creditori abbiano ricevuto dal liquidatore la comunicazione di cui all’art. 14 sexies L. 3/2012 con l'indicazione del termine fissato per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura di liquidazione dei beni del sovraindebitato di cui all'art. 14 ter, si devono considerare inammissibili le loro istanze di partecipazione laddove risultino proposte tardivamente, in quanto la L. 3/2012 non prevede una specifica disciplina di quelle ipotesi e va esclusa l'applicazione analogica di quella fallimentare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)