Tribunale di Brescia – Inammissibilità della presentazione di una domanda di concordato con riserva nei due anni successivi alla presentazione di una domanda dello stesso tipo rinunciata prima della pronuncia del tribunale.
Tribunale Ordinario di Brescia, Sez. IV civ. rinuncia fallimentare, proc. concorsuali, esecuzioni, 25 febbraio 2021 – Pres. Simonetta Bruno, Rel. Alessandro Pernigotto, Giud. Stefano Franchioni.
Concordato con riserva – Domanda che faccia seguito ad una precedente dello stesso tipo – Prima domanda rinunciata prima della pronuncia del tribunale – Nuova domanda presentata entro i due anni successivi – Inammissibilità – Fondamento.
Va dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 161, nono comma, L.F. la domanda di concordato preventivo con riserva laddove il debitore nei due anni precedenti abbia presentato una domanda dello stesso tipo alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti anche per avere l'imprenditore rinunciato alla prima domanda prima della pronuncia del tribunale; ciò in quanto la ratio di quella disposizione è quella di evitare che il debitore possa disporre ad libitum del regime protettivo del c.d. automatic stay connesso alla pubblicazione della domanda di concordato (anche in bianco) nel registro delle imprese e di far sì che si accinga in modo serio e convinto ai possibili percorsi di ristrutturazione della crisi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)