Corte di Cassazione (11523/2020) – Anticipazione bancaria concessa a soggetto ammesso alla procedura di concordato preventivo: possibile compensazione banca-cliente (regime precedente all'entrata in vigore dell'art. 169 bis L.F.).
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 giugno 2020, n. 11523 – Pres. Antonio Didone, Rel. Guido Mercolino.
Anticipazione di credito in conto corrente – Ammissione del correntista al concordato preventivo – Regime precedente all’entrata in vigore dell’art. 169 bis L.F. - Somme incassate dalla banca in corso di procedura - Debito della banca per la restituzione - Compensazione con il credito verso il correntista - Legittimità – Fondamento - Riconducibilità di quella facoltà al fatto genetico del contratto.
In tema di anticipazione di credito in conto corrente, nel regime precedente all'entrata in vigore dell'art. 169 bis l.fall., è ammissibile la compensazione tra il credito vantato dalla banca per il rimborso dell'anticipazione concessa alla società ammessa al concordato preventivo ed il debito nei confronti di quest'ultima per la restituzione degli importi riscossi in esecuzione dell'incarico conferitole, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore all'ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito invece posteriore, in quanto, non operando il principio della "cristallizzazione dei crediti", né l'imprenditore in costanza di procedura, né gli organi concorsuali vantano il diritto a che la banca riversi loro le somme riscosse anziché compensarle. (Massima ufficiale)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24948.pdf
[con riferimento alla procedura di concordato preventivo apertasi in consecuzione di una procedura di amministrazione controllata, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 05/08/1997, n. 7194 https://www.unijuris.it/node/858: Cassazione civile, Sez. I, 01 settembre 2011 n. 17999 https://www.unijuris.it/node/1513 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 febbraio 2016 n. 3336 https://www.unijuris.it/node/3594]