Corte di Cassazione (1520/2021) – Insinuazione al passivo: considerazioni in merito alla opponibilità di un decreto ingiuntivo e alla prova dell'anteriorità di una scrittura privata rispetto alla dichiarazione di fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 gennaio 2021, n. 1520 – Pres. Francesco A. Genovese – Rel. Aldo Angelo Dolmetta.
Insinuazione allo stato passivo – Istanza di ammissione basata su decreto ingiuntivo - Opponibilità al fallimento – Dichiarazione giudiziale di esecutorietà - Apposizione anteriore al fallimento – Presupposto necessario.
Insinuazione allo stato passivo basata su scrittura privata - Opponibilità alla massa – Data certa - Riscontro ex art. 2704 c.c. - Anteriorità rispetto al fallimento – Dimostrazione rilevante - Sottostante rapporto negoziale - Momento iniziale e durata – Prova inidonea – Regole di diritto comune - Necessario ricorso.
Non è opponibile al fallimento del debitore il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà ex art. 647 cod. proc. civ., poiché solo in virtù della dichiarazione giudiziale di esecutorietà il decreto ingiuntivo passa in giudicato, non rilevando l'avvenuta concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 642 cod. proc. civ. o la mancata tempestiva opposizione alla data di dichiarazione del fallimento (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Ai fini dell'insinuazione allo stato passivo, la data certa ex art. 2704 c.c. assume rilevanza per dimostrare l'anteriorità della scrittura privata rispetto alla dichiarazione di fallimento di uno dei suoi autori, ai soli fini della sua opponibilità alla procedura concorsuale, restando invece affidata alle regole del diritto comune la prova del momento in cui un rapporto contrattuale ha avuto inizio, come pure quella della sua effettiva durata (Massima ufficiale) [al riguardo la Corte ha infatti sottolineato che la regola prevista da quella norma non costituisce criterio inteso ad indicare il momento in cui un fatto negoziale si è verificato o in cui, comunque, si considera avvenuto, bensì criterio inteso semplicemente a riscontrare l'anteriorità di un fatto negoziale rispetto ad un altro, ragion per cui una volta constatata l'opponibilità del negozio al terzo come protetto da quell'articolo la dimostrazione del tempo di avvio del relativo rapporto risulta soggetta alle regole probatorie di diritto comune]
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24950.pdf
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 03 settembre 2018 n. 21583https://www.unijuris.it/node/4499 e Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - Sottosez. 1, 10 ottobre 2017 n. 23679https://www.unijuris.it/node/4325]