Tribunale di Napoli Nord – Piano del consumatore e considerazioni in merito a: durata massima, colpa lieve del debitore, concorso dei creditori nel sovraindebitamento e falcidia dei debiti da cessione del quinto.
Tribunale di Napoli Nord, Sez. III civ., 06 febbraio 2021 – Giud. Benedetta Magliulo.
Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Durata eccedente i cinque anni – Ammissibilità.
Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Omologazione - Giudizio sulla condotta del debitore – Irrilevanza della colpa lieve.
Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Omologazione - Indebitamento causato dal ricorso a finanziamenti - Giudizio sulla colpevolezza del debitore - Rilevanza del concorso causale da parte dei creditori.
Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Debiti da cessione del quinto – Falcidiabilità.
Stante che la L. 3/2012 non prevede un termine di durata massima del piano del consumatore e stante che è lasciata ai creditori la possibilità di muovere contestazioni in contraddittorio circa la sua durata, non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata anche superiore ai 5 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Seppure la riforma introdotta dall’articolo 4 ter, comma 1, lettera g), numero 1), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 – cosiddetto Decreto Ristori, convertito, con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, evidenzi una progressiva devalutazione del requisito della meritevolezza, come in precedenza richiesto ai sensi dell'art. 12 bis, n. 3, L. 3/2012, nonché un rinnovato favor legislativo per l’accesso all’istituto del piano del consumatore in quanto ha progressivamente determinato un ampliamento delle condizioni normativamente stabilite per l'omologa dello stesso, pur tuttavia, quel particolare giudizio di meritevolezza non può dirsi che risulti attualmente del tutto estraneo alla ratio legis della riforma dal momento che questa, pur dimostrando l’intenzione di alleviare il giudizio sulla condotta del debitore afflitto da uno stato di sovraindebitamento, preclude ora, alla luce del nuovo comma 2 ter dell'art. 7, comma 2, L. 3/2012, in nuce l’accesso a quel procedimento di composizione della crisi quando emergano profili di colpa grave, malafede o frode in capo al consumatore, rimanendo viceversa così implicitamente esclusa l'ipotesi della colpa lieve, che non risulta essere pertanto d'ostacolo all'omologazione del piano. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Un giudizio sulla colpevolezza dell’indebitamento da parte del consumatore sopravvive in via speculare rispetto al passato con riguardo alla condotta dei creditori. Questi infatti potrebbero rivelarsi colpevoli di aver concorso al sovraindebitamento, favorendo maliziosamente un improvvido ricorso al credito, salva la ricorrenza di condotte dolose riconducibili al debitore tali da dimostrare la sua esclusiva responsabilità. Tra l’altro, la riforma di cui al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, ha raccolto l’elaborazione giurisprudenziale, stabilendo al nuovo comma 3 bis dell’art. 12 bis della L. 3/12 che il comportamento colposo attribuibile al soggetto finanziatore nella valutazione del merito creditizio di cui all’art. 124 bis del T.U..B.. preclude la possibilità di avanzare doglianze avverso il decreto di omologa, in un’ottica deflattiva dall’eco vagamente punitiva per il creditore negligente che abbia sottovalutato tali profili di indagine (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Stante quanto disposto dal nuovo comma 1 bis dell’art. 8, L. 3/12, come riformato dal decreto Ristori, secondo il quale “La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo”, non vi è più alcun dubbio sulla possibilità di includere nella proposta di piano del consumatore anche debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto della pensione o dello stipendio e, conseguentemente, di disporre del proprio stipendio in favore dei creditori concorsuali. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24952.pdf
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 ottobre 2019, n. 27544 https://www.unijuris.it/node/4910; con riferimento alla seconda massima: Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III, 02 dicembre 2020 https://www.unijuris.it/node/5418; con riferimento alla terza massima: Tribunale di Vicenza, 24 settembre 2020 https://www.unijuris.it/node/5308; Tribunale di Napoli, Sez. Volontaria Giurisdizione, 21 ottobre 2020 https://www.unijuris.it/node/5429 e Tribunale di Napoli Nord, III Sez. Civ., 21 dicembre 2018 https://www.unijuris.it/node/4461; con riferimento all'ultima massima: Tribunale di Grosseto, 11 novembre 2019 https://www.unijuris.it/node/5037].