Corte di Cassazione (11522/2020) – Concordato preventivo liquidatorio: estensione della verifica della fattibilità economica riservata, in aggiunta a quella della fattibilità giuridica, al tribunale.

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Data di riferimento: 
15/06/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 giugno 2020, n. 11522 – Pres. Antonio Didone, Rel. Guido Mercolino.

Concordato preventivo liquidatorio - Sindacato del tribunale - Fattibilità giuridica e fattibilità economica -  Criterio distintivo – D.L. n. 83/2015, conv. con modif. dalla L. n. 132/2015 -  Introduzione del limite di soddisfazione minimo dei chirografari - Incidenza su detta distinzione - Introduzione di un ulteriore requisito di validità della proposta – Riscontro da effettuarsi già in sede di ammissione da parte del giudice.

In tema di concordato preventivo, la distinzione tra fattibilità giuridica ed economica postula che il sindacato del tribunale riferito alla prima appuri la non incompatibilità del piano con norme inderogabili, mentre quello relativo alla seconda si incentri sulla realizzabilità del piano medesimo nei limiti della verifica della sua eventuale manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, rimanendo riservata ai creditori la sola valutazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa fallimentare, oltre a quella della specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione prevista per ciascuno di essi; né sulla detta distinzione ha inciso il comma 4 dell'art. 160 l.fall. (introdotto dal d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015), laddove prevede che, fatta eccezione per il concordato con continuità aziendale, la proposta di concordato deve assicurare in ogni caso il pagamento della soglia minima di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari, limitandosi ad introdurre un requisito ulteriore di validità della proposta, al cui riscontro il giudice deve procedere già in sede di ammissione alla procedura. (Nella specie, la S.C. procedendo alla correzione, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. della motivazione della sentenza impugnata, ha escluso che l'art. 160, comma 4, l. fall. abbia comportato il superamento della distinzione tra il controllo di fattibilità giuridica e quello di fattibilità economica, con la conseguenza che, ai fini della dichiarazione di ammissibilità del concordato, il sindacato del giudice dovrebbe estendersi al merito della proposta). (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24942.pdf

[con riferimento all'evoluzione nel tempo dell'estensione del controllo anche della fattibilità economica demandata al tribunale, cfr. in questa rivista:  Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 23 gennaio 2013 n. 1521https://www.unijuris.it/node/1701; Cassazione civile, Sez. I, 27 maggio 2013, n. 13083https://www.unijuris.it/node/1945; Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 11014, 9 maggio 2013https://www.unijuris.it/node/2342; Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 11423, 22 maggio 2014https://www.unijuris.it/node/2353; Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 24970, 6 novembre 2013https://www.unijuris.it/node/2339; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 aprile 2017 n. 9061https://www.unijuris.it/node/3581 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 febbraio 2017 n. 4915https://www.unijuris.it/node/3298].

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