Corte di Cassazione (13920/2020) – Fallimento e domanda di insinuazione allo stato passivo: rilevabilità anche d'ufficio della mancanza della data certa sulle scritture prodotte. Presupposto perché il timbro postale possa certificarla.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 luglio 2020, n. 13920 - Pres. Carlo De Chiara, Rel. Luca Solaini.
Fallimento – Domanda di insinuazione al passivo – Rigetto -Opposizione ex art. 98 l.f. - Prova del credito – Documento che l'attesta - Difetto di data certa - Rilevabilità d’ufficio - Mancata segnalazione alle parti – Conseguenze.
Fallimento – Domanda di insinuazione al passivo – Documento probatorio del credito – Anteriorità rispetto alla dichiarazione di fallimento – Presupposto necessario - Timbro apposto dall'ufficio postale – Criterio per stabilire la veridicità della data.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore, è rilevabile anche d'ufficio dal giudice il quale deve segnalare la questione di fatto alle parti onde consentire la discussione; tuttavia l'omissione di tale segnalazione non determina la nullità della sentenza salvo che abbia vulnerato la facoltà di chiedere prove o di ottenere a tal fine una rimessione in termini. (Nella specie la S.C. ha ritenuto l'irrilevanza dell'omessa segnalazione della questione del difetto di data certa di una lettera di fideiussione, non avendo il ricorrente dedotto alcuna menomazione delle proprie facoltà difensive). (Massima ufficiale)
Ai fini dell'accertamento, in sede di domanda di insinuazione di un credito allo stato passivo, dell'anteriorità del documento su cui si basa la richiesta rispetto alla dichiarazione di fallimento del debitore, non è necessario, laddove quel documento rechi un timbro postale con apposta la data, che l'inchiostro di quello copra l'inchiostro della scrittura o della sottoscrizione del documento, risultando così solo in tal caso apposto successivamente, in quanto è sufficiente che il timbro sia apposto sul foglio, in modo da formare corpo unico con la scrittura stessa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24909.pdf
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sezioni Unite, 20 febbraio 2013 n. 4213 https://www.unijuris.it/node/1759].