Tribunale di Verona – Sovraindebitamento e piano del consumatore: considerazioni in merito al requisito della meritevolezza, alla falcidia di un debito per cessione del quinto e alla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.
Tribunale di Verona, 05 febbraio 2021 – Giudice Delegato Silvia Rizzuto.
Sovraindebitamento – Piano del consumatore - Omologazione - Requisito della meritevolezza – Incidenza di eventi imprevedibili sopravvenuti - Riscontro da parte del giudice – Modalità.
Sovraindebitamento – Piano del consumatore - Cessione di una parte dello stipendio futuro ai creditori - Debito per cessione del quinto gravante sullo stesso - Previsione della falcidia anche di quello – Ammissibilità – Fondamento.
Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Giudice - Convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria – Valutazione - Considerazione l'intera massa passiva - Necessità.
Stante che il sovraindebitamento non è il più delle volte un fenomeno istantaneo ma è spesso la conseguenza di un progressivo deterioramento della situazione economica del debitore, il giudice, al fine di valutare la sussistenza del requisito della meritevolezza come richiesto per l'omologa di un piano del consumatore, deve incentrare, per valutare l'incidenza di eventuali eventi imprevedibili sopravvenuti nella vita di quello, il suo esame sull'indebitamento iniziale e, con riferimento a quello, sui motivi che hanno portato il consumatore a contrarre ulteriori debiti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Con riferimento ad un piano del consumatore che preveda, al fine della composizione di una crisi da sovraindebitamento, che la soddisfazione dei creditori possa aver luogo tramite cessione di una quota del futuro stipendio cui avrà diritto, si deve ritenere che anche il creditore a favore del quale sia stata operata in precedenza la cessione del quinto possa subire la falcidia prevista dalla proposta, onde, dopo l'apertura di quella procedura non possa più continuare a riscuotere, fino a soddisfazione integrale, quella stessa quota Ciò, anche in ragione del fatto che il D.L. 137/2020 (convertito in L. 176/2020) ha modificato il testo di legge 3/2012, con l'introduzione all'art. 8 del nuovo comma 1 bis che prevede espressamente la possibilità della falcidia e della ristrutturazione anche dei debiti di quel tipo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In punto di convenienza del piano del consumatore rispetto alla alternativa liquidatoria si evidenzia che la relativa valutazione va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore ma all'intera massa passiva [nello specifico il giudice ha pertanto considerato che, nel contesto del piano presentato dal consumatore, la sorella dell’istante si era impegnata ad accollarsi alcune spese di mantenimento dei figli del ricorrente, onde laddove in sede liquidatoria tale impegno fosse venuto meno, lo stipendio attuale dell’istante, stante la necessità di far fronte anche a quelle spese, non gli avrebbe consentito di riservarne alcuna parte ai creditori]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-verona-4-febbraio-2021-est-rizzuto