Corte di Cassazione (29313/2020) – Fallimento e liti attive e passive: inammissibilità dell'assunzione del ruolo di difensore o di mero assistente da parte del curatore.

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Data di riferimento: 
22/12/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 dicembre 2020, n. 29313 – Pres.Francesco Antonio Genovese, Rel. Luca Solaini.

Fallimento – Liti attive e  passive  - Curatore – Difesa tecnica del fallimento – Possibile assunzione di un tale ruolo – Esclusione.

In tema di difesa tecnica del fallimento, ai sensi della L. Fall., art. 31, comma 3, il curatore della procedura, nelle liti attive e in quelle passive, non può assumere il ruolo di difensore, o anche quello di mero assistente, a pena di nullità di tutti gli atti posti in essere in tale veste, atteso che tra i due ruoli vi è previsione d’incompatibilità. (Principio di diritto)

[la Corte ha al riguardo precisato, sebbene nello specifico quella problematica non fosse stata sollevata avanti alla Corte territoriale nel corso del giudizio di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, che la questione della "legitimatio ad causam" attiva e passiva, che consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto secondo la prospettazione della parte, costituisce una questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento].

http://crisieinsolvenza.ilcaso.it/sentenze/ultime/24718

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: