Tribunale di Verona – Piano del consumatore e valutazione del requisito della meritevolezza in caso di plurimo ricorso a finanziamenti bancari. Falcidiabilità anche dei crediti conseguenti alla cessione del quinto dello stipendio.
Tribunale Ordinario di Verona, 28 giugno 2019 (data della pronuncia) – Pres. Pier Paolo Lanni, Rel. Luigi Pagliuca, Giud. Cristiana Bottazzi.
Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Eccessivo ricorso a finanziamenti bancari - Situazione di crisi conseguentemente determinatasi – Omologazione - Requisito della meritevolezza - Valutazione della sua sussistenza o meno – Banca finanziatrice - Merito creditizio – Riconoscimento implicito al finanziato – Circostanza decisiva.
Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Credito da cessione del quinto – Possibile falcidia – Eguale trattamento di tutti i creditori.
Deve ritenersi meritevole di avere accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento il consumatore seppure si sia trovato coinvolto in quella situazione a motivo dell'accesso da parte sua ad un ulteriore, dopo quelli già richiesti ed ottenuti, finanziamento bancario risultato da lui non più sostenibile, laddove la sua scelta sia stata motivata dall'aggravarsi delle sue già problematiche condizioni di salute, tanto da rendergli più difficoltosa un'appropriata valutazione della sua situazione finanziaria, vieppiù in quanto nessuna indicazione scorretta risultava essere stata fornita in quella circostanza dal ricorrente ed in quanto comunque spettava alla banca a cui si era da ultimo rivolto verificarne, ai sensi del'art. 124 bis del T.U.B, interrogando le banche dati creditizie alle quali la stessa poteva accedere, il merito creditizio, a protezione dello stesso soggetto richiedente e del mercato in generale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Pur essendo vero che la legge 3/12 non contempla e disciplina espressamente i rapporti tra le procedure di sovraindebitamento e la normativa in tema di cessione del quinto dello stipendio, non può ritenersi che quest’ultima debba in sede di piano del consumatore necessariamente trovare applicazione, con conseguente opponibilità della cessione. Va infatti considerato che quelle del sovraindebitamento sono comunque procedure concorsuali (il che si ricava dal disposto dell’art. 6, comma 1, legge 3/12), sicché, in presenza di lacune di disciplina, appare senz’altro consentito applicare in via analogica le disposizioni in tema di fallimento ed altre procedure concorsuali che regolano analoghe fattispecie. E, in proposito, ai sensi di quanto disposto dall’art 42 L.F., a mente del quale “sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento”, si deve ritenere che anche tutti i crediti futuri, che vengono quindi ad esistenza solo dopo l’apertura della procedura (come quello stipendiale), entrino a far parte dell’attivo fallimentare da liquidare a favore dei creditori concorsuali, con conseguente inopponibilità alla procedura della relativa avvenuta cessione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24736.pdf
[con riferimento alla prima massima, cfr.in questa rivista: Tribunale di Napoli Nord, III Sez. Civ., 21 dicembre 2018 https://www.unijuris.it/node/4461 e Tribunale di Rimini, Sez. Unica Civile, 01 marzo 2019 https://www.unijuris.it/node/4599; al riguardo il Tribunale ha ribadito come la sopra prospettata linea interpretativa, che valorizza anche la condotta del finanziatore nell’ambito della valutazione del requisito della meritevolezza e della imputabilità al consumatore della condizione di sovraindebitamento, sia stata fatta propria e espressamente formalizzata anche dal legislatore, il quale nel nuovo codice della crisi e dell’insolvenza ha espressamente previsto per un verso (art 68) l’obbligo per il gestore della crisi di indicare “se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita” e, per altro verso (art.69), ha espressamente previsto che “il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”].