Tribunale di Verona – Concordato preventivo: soggetti interessati alla determinazione dell'indennizzo da liquidarsi alla controparte del proponente in caso di proposizione di una domanda di scioglimento di contratti in corso.
Tribunale Ordinario di Verona, Sez. Fallimentare, 20 novembre 2020 – Pres. Monica Attanasio, Giudici Silvia Rizzuto e Pier Paolo Nanni.
Concordato preventivo – Proponente - Domanda di scioglimento di contratti in corso – Determinazione della misura dell'indennizzo spettante alla controparte – Soggetti a seconda dei casi interessati.
Laddove in sede di proposizione di una domanda di concordato preventivo il ricorrente formuli un'istanza di scioglimento di contratti in corso di esecuzione, si deve ritenere che la determinazione dell’indennizzo dovuto alla controparte, ai sensi dell'art. 169 bis, secondo comma, L.F., in dipendenza dello scioglimento compete in prima battuta al debitore, il quale dovrà tenere conto della relativa somma tra le passività, appostando apposito fondo al fine della individuazione del fabbisogno concordatario, e, in seconda battuta, al giudice ordinario (e non a quello fallimentare) ove sorga contestazione tra le parti, (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)