Tribunale di Napoli – Piano del consumatore: problematiche inerenti il requisito della “meritevolezza”, la congruità dell'importo riservato ai bisogni familiari e la falcidiabilità dei debiti conseguenti alla “cessione del quinto”.
Tribunale di Napoli, Sez. Volontaria Giurisdizione, 27 ottobre 2020 - Giudice Designato Nicola Graziano.
Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Omologazione – Debitore già indebitato - Ricorso a nuovo finanziamento - Opposizione – Situazione di crisi determinata da colpa – Impossibilità di riconoscergli il requisito della meritevolezza – Conseguenza da escludersi – Istituto finanziatore – Causazione dell'eccessivo indebitamento – Fondamento - Avvenuta valutazione positiva del “merito creditizio”.
Dalla lettura coordinata dell' art. 124 bis T.U.B., che impone uno specifico obbligo dell'istituto finanziatore tenuto ad acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento, con il terzo comma dell’art. 12 bis L. 3/2012, che dispone, ai fini dell’omologa del piano proposto da un consumatore, che lo stesso vada escluso dal poter avere accesso alla specifica procedura prevista da quella disposizione se “abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”, consegue il logico corollario che il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell’art. 124 bis T.U.B. è riconducibile eziologicamente proprio e solo alla valutazione operata dall'intermediario finanziario e non anche ad un comportamento da doversi ritenere colposo da parte del soggetto finanziato, stante che questi ha fatto affidamento sulle capacità del finanziatore di valutare il proprio merito creditizio [nello specifico, il Tribunale ha ritenuto che non cogliesse quindi nel segno l’opposizione di un creditore che contestava la sussistenza in capo al debitore del requisito della meritevolezza asserendo che il ricorrente avrebbe chiesto un finanziamento per poi presentare, a distanza di pochi mesi, un piano del consumatore per sottrarsi agli impegni assunti, e ciò sia in quanto lo stesso tribunale ha considerato che la spirale debitoria in cui si trovava in quel momento coinvolto il debitore era stata determinata da sopravvenute circostanze contingenti regolarmente documentate in atti, sia perché il finanziamento non era stato stipulato “pochissimi mesi prima”, come affermato dallo stesso opponente, ma un anno prima del deposito del ricorso]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24693.pdf
[Nello specifico, in sede di valutazione della congruità della quota dello stipendio mensile messa a disposizione dal proponente e di quanto lo stesso ha affermato essergli mensilmente necessario per il mantenimento suo e della sua famiglia, il Tribunale si è anticipatamente avvalso del criterio di calcolo previsto dall’art. 68, comma III, del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”), che pur entrerà in vigore solo il 1 settembre 2021, che al fine di quantificare la somma che necessita al debitore per mantenere un dignitoso tenore di vita, indica come base di riferimento l’importo dell’assegno sociale “moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”. Analogamente il Tribunale, rientrando anche un debito derivante da un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio tra quelli interessati alla riduzione percentuale contemplata dal piano del consumatore, si è richiamato a quanto previsto da quello stesso Codice, in particolare a quanto disposto dall'art. 67, comma III, per riaffermare la falcidiabilità anche dei debiti di quel tipo].