Tribunale di Napoli – Sovraindebitamento: omologabilità del piano del consumatore anche nel caso abbia fatto ricorso ad una pluralità di finanziamenti bancari, facendo così lievitare nel tempo la sua posizione debitoria.
Tribunale di Napoli, Sez. Volontaria Giurisdizione, 21 ottobre 2020 – Giudice Designato Nicola Graziano.
Sovraindebitamento – Piano del consumatore - Opposizione all'omologazione – Eccessivo ricorso da parte del debitore a finanziamenti bancari – Ultimo istituto finanziatore - Valutazione positiva del merito creditizio – Circostanza idonea ad escludere la colpa del debitore - Requisito della meritevolezza – Riconoscimento possibile.
Il requisito della “meritevolezza”, che costituisce uno dei presupposti soggettivi necessari al fine dell'omologa di un piano del consumatore, deve ritenersi sussistere anche nel caso in cui il soggetto sovraindebitato abbia aggravato la sua già complicata situazione economica ricorrendo, nonostante il suo reddito fosse già gravato da debiti per prestiti pregressi, ad un ulteriore finanziamento bancario, stante che l’art. 124 bis del Testo Unico Bancario pone a carico del finanziatore l’onere di vagliare, prima della conclusione del relativo contratto, il cd. merito creditizio del consumatore, non potendo, successivamente, in caso di inadempimento di quest’ultimo, far valere la situazione di difficoltà in cui lo stesso versava al momento della stipula. Un'eventuale positiva valutazione da parte della banca risulta infatti idonea ad escludere che il soggetto che a tale finanziamento ha fatto ricorso abbia assunto quell'ultima obbligazione in modo sproporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali e senza la ragionevole prospettiva di poterla adempiere, onde risulti non meritevole di avere accesso alla procedura di composizione della crisi da lui prescelta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24692.pdf
[cfr. in questa rivista:Tribunale di Rimini, Sez. Unica Civile, 01 marzo 2019 https://www.unijuris.it/node/4599].
[nello specifico, il Tribunale ha sottolineato come nella suindicata prospettiva di possibile valorizzazione della diligenza del creditore si collochi anche il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (CCII) che all'art. 68, terzo comma, prevede che “l'OCC nella sua relazione deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita” e come un'ulteriore conferma della validità di detta prospettiva sia desumibile dal disposto dell'art. 69, comma II, C.C.I. come modificato dal Correttivo al Codice della Crisi, e dall'art. 283, comma V, di quello stesso Codice].