Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sovraindebitamento e presupposti di omologa di un piano del consumatore, con riferimento al requisito della “meritevolezza” ed alla “maggior convenienza” rispetto all'alternativa liquidatoria.

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Data di riferimento: 
02/12/2020

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III, 02 dicembre 2020 – Giudice Delegato Marta Sodano.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Omologa - Verifica del requisito della “meritevolezza” - Presupposto per ritenerlo sussistente -  Indebitamento non dovuto a colpa grave, malafede o frode.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Omologa – Contestazione da parte di un creditore – Miglior convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria – Presupposto necessario - Interessi della massa - Verifica da eseguirsi rispetto a questi e non a quelli del singolo creditore.

In sede di applicazione della normativa di cui agli artt. 12 bis e ss. L. 3/2012, stante che la giurisprudenza ha nel tempo sempre avuto un'ottica di favore nei confronti del consumatore che abbia richiesto di accedere all'apposita procedura di composizione della crisi  e nell'ottica di ampliare il requisito della “meritevolezza” anche in conformità ad una interpretazione “storico – evolutiva”  di quelle norme volta a privilegiare l'intenzione del legislatore, come individuata nel fine di evitare   l'esposizione a fenomeni di usura e di estorsione e di garantire al soggetto sovra indebitato il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, consentendogli di far fronte ai debiti secondo le proprie possibilità senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito “sommerso”, si deve ritenere che, all'attualità, non osti all'omologa del piano del consumatore la colpa lieve con la quale lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento, escludendola solo nel caso di colpa grave, malafede e frode, secondo un climax ascendente che vede quale punto di partenza appunto la colpa grave. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto alla alternativa liquidatoria che ai sensi dell'art. 12 bis, quarto comma, della L. 3/2012 ne consente l'omologazione, si deve ritenere che vada effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore ma alla intera massa passiva in quanto le procedure di sovraindebitamento perseguono una finalità pubblicistica di tutela del mercato al fine di evitare il diffondersi di fenomeni usurari che mal si concilia con la finalità di garantire il singolo creditore. (Pierluigi Ferrini -  Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24655.pdf

[con riferimento alla prima massima , il Tribunale ha sottolineato come il Nuovo Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza abbia all'art. 69, comma 1, confermato quell'interpretazione e come anche la più recente giurisprudenza della Cassazione si sia indirizzata in generale nel senso di una lettura delle norme concordatarie vigenti maggiormente coerenti con l'evoluzione normativa in atto].

Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: