Corte di Cassazione (27709/2020) – Leasing risolto per inadempimento dell'utilizzatore poi fallito: efficacia solo endofallimentare del rigetto della domanda di ammissione al passivo proposta dal concedente in virtù di una clausola contrattuale.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 dicembre 2020, n. 27709 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Loredana Nazzicone.
Contratto di leasing risolto per inadempimento dell'utilizzatore – Successivo fallimento dello stesso – Istanza di ammissione al passivo proposta dal concedente – Giudice Delegato - Clausola contrattuale derogatoria dell'art. 1526 c.c. – Ritenuta inefficacia - Rigetto della domanda - Mancata opposizione – Giudicato con efficacia solo endofallimentare - Successiva domanda proposta dal Fallimento avanti al giudice ordinario – Istanza di restituzione dei canoni versati ex art. 1526 c.c. - Validità o meno della clausola derogatoria – Necessità di una definitiva nuova valutazione.
Fallimento - Stato passivo - Statuizione di ammissione di un credito – Decreto o sentenza – Prova scritta ex art. 120 L.F. - Utilizzabilità per ottenere un decreto ingiuntivo - Efficacia solo endoconcorsuale – Debitore – Facoltà di proporre opposizione.
Sin dalla riforma fallimentare del 2006, costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento concorsuale per quanti intendono far valere pretese nei confronti del fallimento, sia il principio ex art. 24 L.F. che prevede la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, sia quello ex art. 52 L.F. a riguardo dell'obbligatorietà ed esecutività delle forme di accertamento del passivo, in quanto entrambi risultano strumentali agli obiettivi di specialità, celerità e concentrazione delle procedure fallimentari. Il giudicato che consegue all'applicazione di detti principi ha però, ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, L.F., efficacia solo endofallimentare in quanto la decisione assunta dal giudice delegato e, in caso di impugnazione, dal tribunale fallimentare a riguardo del diritto dei creditori a ottenere di partecipare al concorso o del diritto al riconoscimento di un diritto reale o restitutorio sui beni acquisiti all'attivo ha effetti limitati all'accertamento dello stato passivo, che non può più essere oggetto di un successivo riesame, ma non fa stato tra le parti fuori dal fallimento [nello specifico la Cassazione, con riferimento ad un contratto di leasing risolto per inadempimento dell'utilizzatore anteriormente al di lui fallimento, ha stabilito che il provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al passivo, avanzata dal concedente in virtù di una clausola contrattuale derogatoria dell’art. 1526 c.c., non possedesse alcuna efficacia di giudicato nel giudizio ordinario poi intentato dalla curatela fallimentare al fine di ottenere, a norma dello stesso art. 1526 c.c., la restituzione dei canoni di leasing che risultavano essere stati per un certo tempo corrisposti dall’utilizzatore, onde in quella sede dovevasi valutare ex novo, in via definitiva, a prescindere da quanto deciso in sede fallimentare, se detta clausola doveva considerarsi valida, oppure no]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Stante che la statuizione di rigetto o di accoglimento di una domanda di ammissione al passivo, ha una efficacia solo endofallimentare precludendone la riproposizione, si deve ritenere che anche il disposto dell'art.120, quarto comma, L.F., secondo cui il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per ottenere un decreto ingiuntivo contro il debitore tornato in bonis, lasci permanere, pur sempre, in capo al debitore la facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo e, dunque, di contestare l'entità del credito. (Pierluigi Ferrini – Ri, pr, 120oduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24618.pdf
[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 19 Febbraio 2018, n. 3957https://www.unijuris.it/node/3984]
[la Corte, con riferimento al principio della efficacia endofallimentare delle statuizioni sullo stato passivo, ha sottolineato come lo stesso abbia ha trovato conferma nell'art. n. 204 n.5 del Nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza secondo il quale il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi impugnatori producono effetti solo al fine del concorso].