Corte di Cassazione (3015/2020) – Fallimento e ammissione al passivo di credito per mutuo fondiario: oneri probatori gravanti rispettivamente sul creditore istante e sul curatore con particolare riferimento alla risoluzione del contratto.

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Data di riferimento: 
10/02/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 febbraio 2020, n. 3015 – Pres. Antonio Didone, Rel. Guido Federico.

Fallimento - Credito derivante da contatto di mutuo – Istanza di ammissione al passivo -  Esistenza e anteriorità del titolo, disciplina dell'ammortamento, rate scadute e non pagate e capitale – Oneri della prova - Criteri di ripartizione tra creditore istante e curatore -  Prova della intervenuta  risoluzione del contratto – Necessità esclusa – Rilevanza limitata al solo calcolo degli interessi di mora.

Il creditore che agisce in sede di verifica del passivo fallimentare in base ad un contratto di mutuo è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del titolo, della sua anteriorità al fallimento e della disciplina dell'ammortamento, con le scadenze temporali e con il tasso di interesse convenuti, mentre il debitore mutuatario (e, per esso, il curatore) ha l'onere di provare il pagamento delle rate di mutuo scadute prima della dichiarazione di fallimento, atteso che le rate successive, agli effetti del concorso, si considerano scadute alla data della sentenza dichiarativa, a norma dell'art. 55, comma 2, l.fall.: non è, dunque, necessario, per l'accertamento del capitale residuo, provare la risoluzione del contratto, che rileva solo ai fini degli interessi di mora. (Massima ufficiale) http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24366.pdf

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: