Tribunale di Udine – 117 l.f. e assegnazione delle somme depositate per i c.d. irreperibili.
Tribunale di Udine, 22 giugno 2020 – Pres. rel. dott. A. Zuliani
Fallimento – Stato passivo – Riparto – Creditori c.d. irreperibili – Assegnazione.
L’art. 117 l.f., nella formulazione successiva all’entrata in vigore delle modifiche operate dall’art. 107 d. lgs. n. 5 del 2006 che ha introdotto la possibilità per i creditori insinuati al passivo di chiedere l’assegnazione delle somme dei c.d. irreperibili, è inapplicabile ai fallimenti dichiarati prima dell’entrata in vigore di quest’ultima legge, né può essere invocata la natura di interpretazione autentica della predetta disposizione rispetto alla previgente formulazione, sulla scorta della quale le somme depositate per i creditori c.d. irreperibili e da questi non reclamate venivano alla fine attribuite all’erario. L’art. 117 l.f., vecchia formulazione, non può neppure ritenersi – avuto riguardo alla posizione del terzo creditore insinuato al passivo che chieda l’assegnazione delle somme depositate per i c.d. irreperibili – incompatibile con la Costituzione o con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, quale ingiustificata espropriazione, a favore dell’erario, del diritto del creditore diligente di soddisfarsi sul patrimonio del suo debitore in violazione dell’art. 47 Cost., letto alla luce dell’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)
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