Corte di Cassazione (13467/2020) – Concordato preventivo e compensazione tra crediti e controcrediti tributari: presupposto necessario.
Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 02 luglio 2020, n. 13467 – Pres. Ernestino Luigi Bruschetta, Rel. Filippo D’Aquino.
Concordato preventivo - Credito IVA formatosi durante lo svolgimento della procedura – Cessionario del credito – Istanza di rimborso – Amministrazione finanziaria – Crediti sorti a suo favore successivamente all’apertura della procedura - Opposizione in compensazione - Ammissibilità - Crediti formatisi antecedentemente – Inopponibilità – Fondamento.
In materia di concordato preventivo, ove l'imprenditore concordante o i suoi aventi causa chiedano il rimborso di un credito IVA formatosi durante lo svolgimento della procedura concorsuale, l'amministrazione finanziaria può opporre in compensazione crediti che siano sorti successivamente all'apertura della procedura medesima, mentre - al contrario - non può opporre in compensazione crediti formatisi in epoca precedente l'apertura della procedura, stante il principio richiamato dagli artt. 56 e 169 l. fall., applicabile anche ai crediti erariali (Massima ufficiale) [al riguardo la Corte ha precisato che, giusta il rinvio recettizio alla L. Fall., art. 56, operato dalla L. Fall., art. 169, la ragione per cui la compensazione può essere operata avuto riguardo alla data del sorgere del credito - in relazione alla data di cut off costituita dall'apertura della procedura, anche per i crediti tributari - è data dal fatto che i crediti che sorgono prima della procedura sono entrambi vantati verso l'imprenditore insolvente (e, quindi, possono essere compensati con debiti dello stesso soggetto insolvente), laddove i crediti sorti dopo la procedura sono vantati dalla massa dei creditori e possono essere compensati con debiti della massa e non dell'imprenditore insolvente].
http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/23945#gsc.tab=0
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 29 maggio 2019, n. 14620 https://www.unijuris.it/node/5222 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 giugno 2019, n. 16112 https://www.unijuris.it/node/5245]