Tribunale di Rimini – Crisi da sovraindebitamento e procedura di liquidazione del patrimonio: limiti alla possibilità per il debitore di utilizzare, in caso di mancanza di mezzi di sostentamento, alcuni dei beni rilasciati ai creditori.
Tribunale Ordinario di Rimini, Sez. Civile, 18 maggio 2020 – G.D. Silvia Rossi.
Crisi da sovraindebitamento – Domanda di liquidazione dei beni – Debitore istante – Mancanza di mezzi di sostentamento – Istanza di utilizzo di parte dei beni – Presupposti perché possa essere accolta – Applicazione analogica dell’art 47 L.F. – Esclusione – Presupposti perché possa essere accolta.
Non risulta applicabile analogicamente in sede di liquidazione dei beni ex art 14 ter L. 3/2012 la previsione di cui all’art. 47, primo comma, L. F., alla luce della quale “se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia”; ciò, sia in quanto quest’ultima norma fa riferimento a circostanze sopravvenute al fallimento, sia perché l’art. 14 quinquies, secondo comma, lett. e), che prevede che il giudice, allorché dichiara aperta la procedura di liquidazione “in presenza di gravi e specifiche ragioni” possa autorizzare il debitore istante ad utilizzare alcuni dei beni di sua proprietà di cui lo stesso giudice ha disposto la consegna o il rilascio, presuppone una possibilità di utilizzo da considerarsi solo temporanea e, comunque, non pregiudizievole al conferimento nella procedura di tutti i beni oggetto di liquidazione [nel caso di specie, la dazione alla debitrice, come da sua richiesta, stante la mancanza di mezzi di sussistenza, di una parte del denaro che, anteriormente al deposito della domanda di liquidazione, aveva ricavato dall’aggiudicazione, in sede esecutiva, di un bene immobile di sua proprietà, mancava di entrambi detti requisiti, potendo, peraltro, tale somma, accedendo alla tesi dell’istante, accrescersi sino al momento del reperimento da parte sua di un’attività lavorativa che al momento non aveva]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)