Tribunale di Lanciano – Diversità tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria e presupposti richiesti per l'esperimento di tale azione.

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Data di riferimento: 
23/06/2020

Tribunale Ordinario di Lanciano, 23 giugno 2020 – Giud. Est. Maria Rosaria Boncompagni.

Negozio simulato e negozio revocabile – Azioni proponibili per  farne dichiarare la nullità o l'inefficacia – Diversità degli oneri probatori richiesti a tali fini.

Azione revocatoria ordinaria – Ipotesi contemplate dall'art. 2901 c.c. -  Operazione posta in essere a danno del creditore - Accertamento dell'anteriorità del credito  - Momento a cui fare riferimento per decidere del suo insorgere.

Azione revocatoria ordinaria –  Esperimento – Presupposti richiesti – Eventus damni e consiliun fraudis -  Fatti sufficienti a dedurne la ricorrenza.

In considerazione della diversità di presupposti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria,  si deve ritenere che ad integrare gli estremi della simulazione non sia sufficiente la prova che, attraverso l’alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che quella alienazione sia stata solo apparente, nel senso che né l’alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l’altra parte abbia inteso acquisirla. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Con riferimento alle ipotesi di azioni revocatorie contemplate dall'art. 2901, primo comma, n.1 c.c., l'anteriorità o meno del credito rispetto all'atto dispositivo deve essere valutata avendo riguardo al momento del suo insorgere e non della sua scadenza o del relativo accertamento giudiziario, in quanto la qualità di creditore è da intendersi in senso ampio, come titolare di un credito già esistente anche se soggetto a termine o condizione, dilatandosi così alla semplice aspettativa e ad una ragione di credito anche eventuale, non assumendo rilevanza i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito. (Pierluigi Ferrini  - Riproduzione riservata)

Con riferimento ai requisiti richiesti in sede di azione revocatoria ordinaria per la sua esperibilità dell'eventus damni e del consilium fraudis, occorre sottolineare, quanto al primo, che il pregiudizio alle ragioni creditorie deve intendersi integrato non solo quando l'atto dispositivo comprometta totalmente le disponibilità economiche del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche solo qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore difficoltà o incertezza nella soddisfazione del credito (restando onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni creditorie); quanto al secondo requisito, che  non è necessaria l'intenzione del debitore di nuocere ai creditori, essendo sufficiente da parte sua la consapevolezza del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni creditorie, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni [nello specifico, trattandosi di atto a titolo gratuito successivo al sorgere del credito posto in essere dal fideiussore del debitore principale cui parte creditrice aveva intimato di procedere nella sua qualità di garante al pagamento di quanto dovutole, il tribunale ha precisato non essere necessaria tale consapevolezza anche nel terzo beneficiario, la madre del fideiussore cui lo stesso aveva ceduto, ad intimazione ricevuta,  la nuda proprietà di alcuni suoi immobili]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23827.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: