Tribunale di Ferrara – Operazioni di anticipazioni bancarie con mandato all’incasso e patto di compensazione: inefficacia dei pagamenti ottenuti a tale titolo alla banca dopo il deposito da parte della cliente di una domanda di concordato.
Tribunale di Ferrara, 19 marzo 2020 (data della pronuncia) – Pres. Stefano Giusberti, Rel. Anna Ghedini, Giud. Maria Marta Cristoni.
Concordato preventivo con riserva – Anticipazioni bancarie con mandato all’incasso – Annesso patto di compensazione – Contratti conclusi primo dell’accesso alla procedura – Incassi successivamente operati dalla banca – Somme affluite sul conto corrente della proponente – Credito della banca conseguente alle anticipazioni - Compensazione non opponibile alla procedura – Inefficacia dei pagamenti ottenuti a tale titolo dalla banca – Violazione della par condicio creditorum.
Con riferimento a delle operazioni di anticipazioni bancarie con mandato all’incasso e annesso patto di compensazione di cui una correntista ha beneficiato prima della presentazione da parte sua di una richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva, si deve ritenere, a prescindere dalla configurabilità o meno di ipotesi di rapporti pendenti, laddove la banca abbia provveduto alla riscossione dei crediti della cliente in un momento successivo al deposito di tale istanza, che la banca stessa non possa opporre alla procedura un suo diritto ad operare la compensazione tra le somme affluite sul conto corrente della cliente a seguito di tali incassi e quanto a quell’istituto dovuto a rientro della propria esposizione come conseguente all’erogazione delle anticipazioni; ciò in quanto l’eventuale compensazione, difettando del requisito ex art. 56 L.F. della preesistenza dei crediti alla procedura, si configurerebbe, laddove operata, quale violazione del principio della par condicio creditorum [nello specifico il Tribunale ha pertanto deciso nel senso del non luogo a procedere con riferimento all’istanza di sospensione ai sensi del disposto dell’art. 169 bis, L.F. di quei contratti, come avanzata dal proponente, e nel senso invece della inefficacia dei pagamenti dei crediti concorsuali ottenuti dalla banca mediante l’operata indebita compensazione in conto]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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Tribunale di Ferrara 19.03.2020 1.pdf | 419.72 KB |