Corte di Cassazione (3024/2020) – Fallimento: revocabilità di un’ipoteca costituita mediante stipula solo formale, in periodo sospetto, di un mutuo fondiario.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 febbraio 2020, n. 3024 – Pres. Antonio Didone, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.
Fallimento – Stipula in periodo sospetto di un mutuo fondiario – Operazione volta a trasformare in privilegiato un preesistente credito chirografario – Revocabilità dell’ipoteca in tal modo costituita.
Deve ritenersi inefficace ai sensi dell’art. 67, primo comma, n. 4) L.F. la costituzione, nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento di un correntista, di una garanzia ipotecaria, come realizzata mediante la stipula solo formale di un mutuo fondiario, volto a trasformare in privilegiato un preesistente credito bancario (da scoperto di conto corrente) avente natura chirografaria; ciò in quanto l’art. 38, comma 1, del TUB impone che l’ipoteca sia concessa a garanzia di un finanziamento a medio e lungo termine e non di precedenti passività ed in quanto la non contestualità tra la concessione dell’ipoteca e l’erogazione del mutuo si deve ritenere che escluda che lo stesso possa essere considerato fondiario; ne consegue pertanto l’inapplicabilità nei confronti di un’operazione che non può considerarsi “di credito fondiario” del disposto dell’art. 67, ultimo comma, L.F. perché tale norma, rappresentando un’eccezione alla regola generale della revocabilità, deve considerarsi di “stretta interpretazione”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)