Corte di Cassazione (24444/2020) - Laddove lo statuto della società fallita contenga una clausola compromissoria deve essere rimessa al giudizio degli arbitri l’opposizione proposta avverso l’ingiunzione emessa dal G.D. ai sensi dell’art. 150 L.F.

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Data di riferimento: 
30/09/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 settembre 2019, n. 24444 – Pres. Antonio Didone, Rel. Francesco Terrusi.

Statuto di una società – Esistenza di una clausola compromissoria – Giudice Delegato – Soci che hanno omesso un versamento cui erano tenuti - Pronuncia di un’ingiunzione nei loro confronti – Ammissibilità ai sensi dell’art. 150 L.F. – Eventuale opposizione – Giudizio devoluto alla competenza degli arbitri.

L’esistenza nel contesto dello statuto di una società di una clausola compromissoria che contempla la devoluzione ad arbitri di tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte, ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza di detta clausola, di dichiarare la nullità del decreto opposto e di disporre contestualmente la remissione della controversia al giudizio di arbitri [nello specifico, la Corte ha stabilito che, in caso di fallimento di una società con soci a responsabilità limitata, detto principio si confà anche all’eventualità dell’ingiunzione emessa,  a seguito  del subentro da parte del curatore nel contratto sociale, dal giudice delegato ai sensi dell’art. 150 L.F., essendo pacifico che avverso il provvedimento di quel giudice volto ad imporre ai soci di procedere ai versamenti ancora dagli stessi dovuti risulta proponibile opposizione ai sensi dell’art.645 del codice di procedura civile, ragion per cui, in presenza nello statuto sociale della fallita di una clausola compromissoria, la decisione della controversia relativa all’obbligo per i soci di provvedere a quei versamenti deve essere in quella sede rimessa al giudizio degli arbitri,  dato che la scelta del curatore di subentrare nel contratto sociale ha necessariamente fatto salva, come indirettamente confermato dall’art. 83 bis L.F.,  al pari di tutte le altre clausole in esso contenute, anche quella particolare clausola]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

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