Corte di Cassazione (4956/2020) – Fallimento di s.r.l. il cui statuto preveda che tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali siano risolte da arbitri: validità ed effetti della clausola compromissoria.

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Data di riferimento: 
25/02/2020

Corte di Cassazione, Sez. VI civ. – Sottosez.1, 25 febbraio 2020, n. 4956 – Pres. Andrea Scaldaferri,  Rel. Aldo Angelo Dolmetta.

Fallimento di società a responsabilità limitata - Statuto che preveda una clausola compromissoria –Socio moroso – Mancato versamento di quanto dovuto – Iniziativa del curatore – Giudice Delegato – Decreto che ne ingiunge il versamento –  Opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c. - Proposizione da parte del socio - Vertenza avente ad oggetto diritti disponibili – Necessario deferimento agli arbitri della controversia.

Laddove lo statuto di una società a responsabilità limitata, che risulti poi fallita, contenga, in assenza di uno specifico divieto legislativo, una clausola che preveda che "tutte le controversie aventi a oggetto rapporti sociali... saranno risolte mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità al regolamento della camera arbitrale... da un arbitro unico nominato dalla camera arbitrale", si deve ritenere che non risultino comunque mai arbitrabili le pretese fatte valere da terzi, soci compresi, verso l'amministrazione fallimentare, in quanto per queste risulta sempre necessario fare ricorso al procedimento di verifica dello stato passivo, che non ammette alternative; viceversa, tale clausola compromissoria risulta valida e deve essere pertanto riconosciuta la competenza dell’arbitro a decidere la controversia nel caso sia il curatore a richiedere che un socio, che non abbia provveduto a conferire, conformemente a quanto previsto da una delibera assembleare di aumento del capitale sociale da  lui sottoscritta anteriormente al fallimento della società,  quanto era tenuto a versare,  vi provveda; ciò in quanto una siffatta vertenza, in cui il curatore è subentrato in luogo degli amministratori o dei liquidatori della società fallita, concerne diritti disponibili inerenti al rapporto sociale inscindibilmente correlati alla posizione di socio, come tali sottratti al divieto di cui all’art 806, primo comma, c.p.c., ed in quanto, in presenza [come nel caso specifico] di una clausola statutaria che  preveda che le eventuali controversie che interessino rapporti sociali debbano essere deferite ad arbitri, non può trovare applicazione il disposto dell’art. 150 L.F. che consente in generale, per motivi di celerità e speditezza, che possa essere il giudice delegato ad ingiungere al socio moroso di effettuare a favore della procedura fallimentare il versamento cui era tenuto e che prevede che contro il decreto da questo emesso possa essere proposta opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c.  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20n.%20n.%204956.pdf

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