Tribunale di Milano – Domanda di risoluzione contrattuale che contempli anche istanze risarcitorie o restitutorie, proposta in sede di giudizio ordinario nei confronti di soggetto inadempiente poi fallito: competenza a decidere.

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Data di riferimento: 
23/01/2020

Tribunale Ordinario di Milano, Sez. XI civ., 23 gennaio 2020 – Giudice Francesca Avancini.

Giudizio ordinario – Domande di risoluzione contrattuale - Connessione o meno a domande restitutorie o risarcitorie – Successivo fallimento del soggetto inadempiente   – Competenza a decidere.

Giudizio ordinario di risoluzione contrattuale - Connesse istanze risarcitorie o restitutorie – Domanda avente ad oggetto diritti immobiliari - Trascrizione – Effetti - Successivo fallimento del soggetto inadempiente - Giudizio principale – Possibile prosecuzione in sede ordinaria -Eventuali pretese accessorie - Necessaria valutazione in sede fallimentare.

Si deve ritenere che il disposto dell’art. 72, quinto comma, L.F. consenta al soggetto attore di proseguire nei confronti del curatore soltanto la domanda di risoluzione contrattuale che sia stata proposta in sede di giudizio ordinario prima del fallimento della controparte al mero fine di ottenere lo scioglimento di un contratto in essere tra lo stesso attore e la società fallita, e che invece, qualora la domanda risolutoria sia stata proposta (sempre prima del fallimento della controparte) per ottenere, oltre allo scioglimento del vincolo contrattuale, anche il risarcimento del danno o la restituzione delle prestazioni già eseguite, la suddetta domanda risolutoria vada riproposta, unitamente alle domande risarcitorie o restitutorie, dinanzi al tribunale fallimentare e sia assoggettata al procedimento di cui agli artt. 92 ss. L.F.; ciò  in quanto  tale necessità risponde all’esigenza di favorire la concentrazione dei giudizi nel rispetto della par condicio creditorum, consentendo ad un unico giudice (appunto quello fallimentare) di conoscere  tutte le domande che, per la loro obiettiva connessione, possano spiegare effetti sul patrimonio del fallito, vale a dire sia le domande di condanna che possono incidere sulla massa fallimentare, sia quelle che, per come in concreto proposte, ne costituiscono il presupposto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 Ai sensi dell’art. 45 L.F. risulta opponibile anche nei confronti del fallimento, laddove abbia ad oggetto diritti immobiliari, la domanda giudiziale di risoluzione di un contratto, ancorché eventualmente connessa a domande risarcitorie o restitutorie, che sia stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento del soggetto inadempiente, onde in tale ipotesi il giudizio di cognizione concernente la domanda principale potrà proseguire nella sede ordinaria; ciò in quanto la trascrizione della domanda giudiziale è idonea a far retroagire alla data di tale trascrizione gli effetti favorevoli dell’eventuale sentenza di accoglimento, con opponibilità nei confronti di chi divenga successivamente titolare di diritti incompatibili, ancorché non abbia partecipato al processo.Solo le eventuali pretese accessorie di restituzione o di risarcimento dovranno necessariamente essere fatte valere nelle forme dell’accertamento del passivo di cui agli artt. 93 e ss. L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23300.pdf

[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 febbraio 2016, n. 3953 https://www.unijuris.it/node/3305 ]

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