Tribunale di Lecce – Fallimento e sole ipotesi in cui compete al giudice delegato una volta eseguita la vendita di beni immobili il potere purgativo delle ipoteche di cui all'art. 108, secondo comma, L.F.
Tribunale di Lecce, Sez. Commerciale, 04 dicembre 2019- Pres. Alessandro Silvestrini, Rel. Pietro Errede, Giud. Sergio Memmo.
Fallimento - Vendita di beni immobili - Giudice delegato - Potere purgativo dalle ipoteche e dagli altri vincoli - Ipotesi in cui compete ed ipotesi in cui è escluso.
Il potere purgativo dalle ipoteche e dagli altri vincoli che compete al giudice delegato una volta eseguita la vendita dei beni immobili e degli altri beni iscritti nei pubblici registri ai sensi dell'art. 108, secondo comma, L.F. trova applicazione soltanto alle vendite in qualunque modo eseguite che costuiscono atti di liquidazione poste in essere per la realizzazione dell'attivo fallimentare, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 107 L.F., ossia in particolare anche mediante contratto di diritto privato ma all'esito di una procedura competitiva, e non nel caso della vendita che il curatore compia, quale eventuale subentrante in luogo del fallito, in adempimento di un contratto preliminare, anche se a ciò obbligato ai sensi dell'art.72, ottavo comma, L.F. per avere la stessa ad oggetto un immobile destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, oppure nel caso di vendita che lo stesso curatore compia in adempimento di un preliminare la cui esecuzione in forma specifica sia stata disposta con sentenza del giudice ordinario pronunciata ai sensi dell'art. 2932 c.c. e trascritta prima della dichiarazione di fallimento del promittente venditore, non trattandosi in tali casi di vendite che possono qualificasi come fallimentari, in quanto tali volte alla realizzazione del miglior prezzo nell'interesse del ceto creditorio, anche nell'interesse del creditore ipotecario [nel caso di specie, il tribunale, in sede di reclamo ex art. 26 L.F. contro il decreto del giudice delegato, con riferimento appunto ad un'ipotesi di preliminare oggetto di una domanda giudiziale trascritta prima del fallimento, ha disposto che dovevasi effettivamente escludere un potere purgativo spettante a quel giudice, giacché il passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c. aveva posto ormai la fattispecie al di fuori dal tema dei contratti pendenti ex artt. 72 e ss. L.F. e la sentenza, in quanto costitutiva, teneva già luogo del contratto traslativo non concluso; pertanto non vi era più alcunché da adempiersi da parte del curatore e non vi era alcun contratto in cui eventualmente subentrare e l’effetto traslativo dipendeva da un mero atto non negoziale, quale il pagamento]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23008.pdf
[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, 08 febbraio 2017, n. 3310 https://www.unijuris.it/node/3221]