Corte di Cassazione (10091/2019) – La compensazione è ammessa quando i presupposti di esigibilità maturino dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo, purché il fatto genetico delle obbligazioni sia anteriore a detta domanda.

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Data di riferimento: 
10/04/2019

Cassazione civile, sez. I, 10 Aprile 2019, n. 10091. Est. Paola Vella.

Concordato preventivo – Limiti di opponibilità del patto di compensazione.

In tema di concordato preventivo, è opponibile il patto di compensazione stipulato contestualmente al deposito dei titoli acquistati presso la banca ed a garanzia del credito derivante dal finanziamento da questa concesso al debitore ammesso alla procedura se l'accordo stipulato contestualmente al finanziamento attribuiva alla banca il diritto di incamerare le somme riscosse, indipendentemente dal fatto che il debito dell'istituto di credito sia divenuto liquido ed esigibile dopo la domanda di concordato. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22402.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: