Tribunale di Como – Piano del consumatore proposto da un lavoratore autonomo: ipotesi di rigetto dell'omologazione per mancanza del requisito della meritevolezza.

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Data di riferimento: 
07/11/2019

Tribunale di Como, Sez. I civ. Fallimentare, 07 novembre 2019 - Giudice Delegato Alessandro Petronzi.

Lavoratore professionista non assoggettabile a procedure concorsuali - Stato di crisi - Presentazione di un piano del consumatore - Rigetto dell'omologazione - Motivo - Contributi erariali e previdenziali - Sistematico omesso versamento per anni - Mancanza del requisito della meritevolezza  -  Sovraindebitamento dovuto a colpa.

Non potendosi ritenere come richiesto dal comma 3 dell'art. 12 bis della L. 3/2012 che il  consumatore si sia sovraindebitato senza colpa, va rigettata, per mancanza del requisito della meritevolezza,  l'istanza dallo stesso proposta di omologazione di un piano di composizione della crisi  laddove risulti che questa sia stata determinata dal suo avere volutamente e sistematicamente omesso per anni il versamento degli oneri contributivi e previdenziali quali in parte risultanti dalle cartelle esattoriali, adempimento cui era tenuto in ragione della natura di libero professionista dell'attività svolta; omissione risultata possibile anche alla stregua del regime fiscale, applicabile ai lavoratori autonomi, gravati da una serie di oneri di autodichiarazione delle entrate, e di liquidazione delle imposte, cui quel debitore si era per anni, quanto meno parzialmente, sottratto. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22874.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: