Tribunale di Brescia – Crisi da sovraindebitamento: anche in sede di procedura ex art 14 L. 3/2012 il creditore che abbia pignorato il quinto dello stipendio del debitore subisce la falcidia dei propri crediti futuri.
Tribunale di Brescia, Sez. IV civile , 15 marzo 2019 - Giudice Vincenza Agnese.
Crisi da sovraindebitamento - Liquidazione dei beni - Debitore - Precedente cessione del quinto dello stipendio - Apertura della procedura - Creditore pignorante - Falcidia dei crediti non ancora sort - Effetto conseguente..
E' applicabile alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012 lo stesso principio valido in caso di fallimento del debitore cedente il quinto del suo stipendio ai sensi del D.P.R. 180/1950, secondo il quale, anche se la cessione sia stata tempestivamente notificata ed accettata dal cessionario, essa non risulta opponibile al fallimento se alla data di dichiarazione del fallimento il credito non risulti già sorto e non si sia ancora verifitato l'effetto traslativo della cessione, ragion per cui anche nell'ipotesi della procedura di risoluzione della crisi di sovraindebitamento di cui sopra la cessione del quinto dello stipendio da parte del debitore si deve considerare cessata contestualmente all'apertura di quella procedura, onde il cessionario pignorante subisce la falcidia del proprio credito al pari di ogni altro creditore chirografario, valendo anche nei suoi confronti il divieto di inizio o prosecuzione delle procedure esecutive previsto dall'art. 14 quinquies, secondo comma, lettera b), della legge sopra citata. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)