Tribunale di Alessandria – Crisi da sovraindebitamento: inammissibilità del reclamo proposto avverso il provvedimento di rigetto di una domanda di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3/2012.
Tribunale di Alessandria, Sez. Civile, 19 aprile 2019 - Pres. Est. Caterina Santinello, Giud. Enrica Bertolotto e Stefano Demontis
Crisi da sovraindebitamento - Liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3/2012 - Proposizione della domanda - G.D. - Pronuncia di inammissibilità - Provvedimento non reclamabile - Mancanza dei requisiti della decisorietà e definitività.
Si deve ritenere sia inammisibile il reclamo proposto ex artt. 10, comma 6, e 14 quinquies, comma 1, della L. 3/2012 avverso il decreto che abbia dichiarato a sua volta inammissibile, per insussistenza dei necessari presupposti, la domanda del debitore in stato di sovraindebitamento di ammissione alla procedura di liquidazione dei beni di cui all'art. 14 ter della L. 3/2012, in quanto detto reclamo presuppone necessariamente l'emanazione da parte del giudice delegato del decreto di apertura di quella procedura, con i conseguenti effetti previsti dal comma 2 dello stesso art. 14 quinquies concernenti in particolare il divieto di iniziare o proseguire, sino ad omologazione avvenuta, azioni esecutive; ciò in quanto l'opposto provvedimento di rigetto della domanda appare privo del carattere della decisorietà e definitività e non impeditivo, seppur nel rispetto degli eventuali limiti temporali di cui all'art. 7, secondo comma, lettera b) di detta legge, della riproposizione di un altro diverso piano di risoluzione della crisi. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22629.pdf
[cfr. in questa rivista: sentenza della Cassazione civile, Sez. I, 01/02/2016, n. 1869 https://www.unijuris.it/node/3230].