Corte di Cassazione (25021/2019) – Accoglibilità della domanda della curatela di un coerede fallito di scioglimento della comunione ereditaria esistente su un immobile abusivo, in quanto ipotesi sottratta alla comminatoria di nullità.
Corte di Cassazione, Sez. Unite Civ., 07 ottobre 2019, n. 25021 - Pres. Giovanni Mammone, Rel. Lombardo.
Immobili abusivi - Atti di scioglimento della comunione - Sanzione di nullità - Comminatoria - Azione proposta innanzi al giudice - Regolarità edilizia del fabbricato - Presupposto necessario - Assenza della licenza o della concessione - Rigetto della domanda - Eccezione - Ambito della divisione endoesecutiva o endoconcorsuale - Accoglibilità della richiesta.
Gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967.
Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Allorquando tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi all'art. 713 c.c., comma 1, di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti.
In forza delle disposizioni eccettuative di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, comma 5 e al L. n. 47 del 1985, art. 40, commi 5 e 6, lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) relativa ad un edificio abusivo che si renda necessaria nell'ambito dell'espropriazione di beni indivisi (divisione c.d. "endoesecutiva") o nell'ambito del fallimento (ora, liquidazione giudiziale) e delle altre procedure concorsuali (divisione c.d. "endoconcorsuale") è sottratta alla comminatoria di nullità prevista, per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi, dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46, comma 1, e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma (Principi di diritto) [nello specifico la Suprema Corte, alla luce di quest'ultimo principio, ha ritenuto dovesse trovare accoglimento la richiesta, come formulata dall curatela del fallimento di un coerede, di scioglimento della comunione ereditaria esistente su un edificio abusivo, onde ottenere la liquidazione della quota di comproprietà spettante al fallito ed ha pertanto cassato con rinvio la decisione della Corte territoriale che aveva rigettato quella domanda come formulata dalla curatela nell'interesse dei creditori]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)