Tribunale di Rimini – Sospensione definitiva delle procedure esecutive individuali in corso al momento del deposito da parte del debitore di una proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.

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Data di riferimento: 
27/06/2019

Tribunale di Rimini, Sez. Civile, 27 giugno 2019 - Pres. Est. Francesca Miconi.

Crisi da sovraindebitamento - Proposta di accordo di composizione  - Giudice delegato  - Sede di Omologazione - Valutazioni demandategli.

Crisi da sovraindebitamento - Proposta di accordo di composizione  - Deposito - Procedure esecutive individuali in corso - Sospensione - Perdurare anche ad omologazione avvenuta - Beni pignorati - Giudice delegato -  Nomina di un liquidatore - Vendita e messa a discposizione del ricavato - Incarico esclusivo

In  sede di omologazione ex art. 12 della L.3/2012 di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento il giudice delegato è chiamato unicamente a valutare la legittimità del procedimento, in particolare con riferimento alla logicità, completezza e coerenza della relazione attestativa dell'OCC, alla sussistenza delle condizioni di anmmissibilità sostanziali e formali della procedura, all'assenza di ragioni ostative all'omologazione ed alla conformità dei contenuti della proposta alle norme imperative ed ai requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9; non è tenuto viceversa, laddove non sia proposta alcuna opposizione, a valutare la convenienza in termini di soddisfazione dei creditori di quella procedura rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio,  come disciplinata dagli artt. 14 ter e ss.  della stessa legge, in quanto il relativo giudizio è riservato ai creditori concorsuali. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

Al fine di porre a disposizione dell'esecuzione di un accordo di composizione della crisi tutti i beni di proprietà del debitore, non è prospettabile, anche ad omologazione avvenuta (a differenza che nella liquidazione di cui all'art. 14 ter L. 3/2012, procedura cui si riferisce l'art. 14 novies), la prosecuzione di una procedura esecutiva individuale che abbia ad oggetto alcuni beni  di proprietà del debitore e che risulti sospesa ex art. 10, secondo comma, lettera c) della medesima legge, in quanto si deve ritenere che con l'omologazione la sospensione divenga definitiva e tutti i beni possano essere destinati all'adempimento dell'accordo stesso [nello specifico, con riferimento ad alcuni beni immobili sottoposti a pignoramento, al fine del loro eventuale utilizzo, il Giudice Delegato ha previsto, ai sensi dell'art. 13 L. 3/2012, la nomina di un liquidatore giudiziale, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F., con l'incarico di procederne in via esclusiva, senza che cioè residuino spazi di attività degli organi della procedura esecutiva, alla vendita, in modo da  mettere a disposizione dell'esecuzione dell'accordo, in via eventuale ed aggiuntiva, anche il ricavato della stessa]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata) 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22585.pdf

 

[il tribunale, ha ritenuto utile, nel segno della continuità, con riferimento alla procedura di accordo di composizione della crisi, precisare che la stessa ha nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, di cui al D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 assunto la denominazione di "Concordato minore"]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: