Tribunale di Perugia – Azione revocatoria di rimesse bancarie effettuate da una società poi fallita a favore di una banca successivamente posta in l.c.a.: riassunzione nei confronti dell'istituto successore e presupposti di revocabilità.

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Data di riferimento: 
03/09/2019

Tribunale di Perugia, Sez. II civ., 03 settembre 2019 - Giud. Gaia Muscato.

Fallimento - Rimesse bancarie -  Azione revocatoria - Banca successivamente posta in l.c.a. -  Interruzione del giudizio -  Curatore - Riassunzione nei confronti dell'istituto successore - Ammissibilità.

Fallimento - Rimesse bancarie - Revocabilità - Natura ripristinatoria o solutoria - Criterio non più valido -  Esposizione debitoria -  Consistenza e durevolezza degli effetti estintivi  - Requisiti determinanti - Riscontro - Metodo di giudizio.

Va considerata valida la riassunzione di un giudizio, volto alla pronuncia della revocabilità di alcune rimesse bancarie come effettuate da una società fallita, che risulti interrotto a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa della banca convenuta, che venga operata dal curatore nei confronti dell'istituto bancario successore a titolo particolare nel rapporto controverso, quale unico soggetto in relazione al quale il Fallimento attore ha interesse a coltivare la domanda. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata) 

A far tempo dal 17 marzo 2005, alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. n. 35 del 2005, convertito nella L. n. 80 del 2005, ai fini della revocabilità  delle rimesse bancarie effettuate da società fallita in periodo sospetto, risulta, ai sensi dell'art. 67, terzo comma, L.F., irrilevante che la rimessa posta in essere dal correntista fallito sia da qualificare ripristinatoria o solutoria e cioè che afferisca a conto passivo o a conto scoperto, giacché quel che rileva è unicamente la consistenza e durevolezza degli effetti estintivi dell'esposizione debitoria; ciò in quantol'espressione "esposizione debitoria", di cui è parola nella lett.b) dell'art. 67 designa una situazione ben diversa, più ampia, di quella riconducibile al debito liquido ed esigibile, risultando compatibile sia col conto scoperto che col conto semplicemente passivo [nello specifico, quanto alla "consistenza" della riduzione dell’esposizione debitoria  il tribunale, aderendo a uno dei criteri che avevano già trovato applicazione nella giurisprudenza di merito, ha ritenuto  che si dovesse avere riguardo alle sole rimesse di importo superiore al 10% dell’importo massimo revocabile (importo, ai sensi dell'art.70 L.F., pari alla differenza tra massimo scoperto del conto nel periodo sospetto e quello sussistente al tempo della procedura fallimentare); parimenti, nell’apprezzamento del carattere della "durevolezza", che occorresse avere riferimento ad un criterio non assoluto, bensì relativo, che tenesse in considerazione l’andamento del conto corrente per individuare quelle rimesse che non risultavano  riconducibili ad un funzionamento fisiologico del rapporto, come caratterizzato da continue movimentazioni, ma fossero di fatto funzionali a soddisfare il credito della banca nell’ambito di un cd. rientro]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22584.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 maggio 2014, n. 10456  https://www.unijuris.it/node/4776 ; con riferimento alla seconda: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 gennaio 2019, n. 277 https://www.unijuris.it/node/4504 e Tribunale di Milano, 21 luglio 2009 https://www.unijuris.it/node/465].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: