Tribunale di Roma – Prosecuzione degli appalti in corso di esecuzione e possibile partecipazione alle nuove procedure di aggiudicazione da parte degli imprenditori che abbiano proposto domanda di concordato prenotativo.
Tribunale di Roma, 07 dicembre 2018 – Pres. Antonio La Malfa, Est. Angela Coluccio.
Concordato prenotativo – Imprenditore proponente - Prosecuzione degli appalti in corso di esecuzione – Partecipazione a nuove procedure di aggiudicazione – Ammissibilità – Autorizzazione del tribunale - Presupposti necessari.
Ai sensi del nuovo testo dell’art. 110 cod. app., come rimodulato dal D.Lgs. n. 50 del 2016 allo scopo di introdurre un chiaro equilibrio degli interessi coinvolti, sia di quello delle Amministrazioni Pubbliche appaltanti, sia quelle delle imprese appaltatrici, sia quello delle imprese partecipanti alle gare d'appalto, sia quello dei creditori, si deve ritenere che il concordato preventivo in continuità non sia inconciliabile non solo con gli appalti pubblici già in corso di esecuzione, ma neppure con la partecipazione alle nuove procedure di aggiudicazione. Tale precisa scelta di campo in favore della continuità aziendale, volta a impedire che la crisi aziendale conduca fatalmente al fallimento, alla disgregazione del valore delle imprese e alle perdite occupazionali, si deve altresì ritenere comprenda chiaramente anche la fase prenotativa, laddove la domanda di ammissione sia accompagnata da una adeguata disclosure sulle linee guida del piano, stante che l'art. 186 bis, comma IV L.F., che si riferisce chiaramente anche al ricorso ex art. 161, sesto comma e ss., L.F., prevede, previa autorizzazione del tribunale, la possibile partecipazione "Successivamente al deposito del ricorso" dei ricorrenti alle procedure di affidamento di contratti pubblici. Ciò chiaramente, risulta possibile, a condizione che sussistano i presupposti finanziari e operativi perchè l'impresa che ha presentato un tale ricorso possa portare a termine l'appalto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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[cfr. In questa rivista: Tribunale di Bolzano, Uff. Fall., 09 gennaio 2018 https://www.unijuris.it/node/3880]