Corte di Cassazione (24156/2018) – Accertamento di un credito nei confronti del fallimento e limiti della competenza esclusiva del giudice delegato.
Cassazione civile, sez. III, 04 Ottobre 2018, n. 24156. Pres., est. Olivieri.
Accertamento di un credito nei confronti del fallimento - Competenza esclusiva del giudice delegato – Limiti - Inammissibilità o improcedibilità della domanda proposta in sede extrafallimentare.
L'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione "litis ingressus impedientes", con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda, ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo. (massima ufficiale)